All’atto della cessazione del Rapporto di Agenzia, sovente, unitamente alla disdetta, Casa Mandante elabora i c.d. “conteggi di fine rapporto”.
Orbene, sul ritenuto presupposto che nell’accordo negoziale sottoscritto tra le parti vi sia un richiamo espresso agli AEC di categoria, Casa Mandante dovrebbe elaborare tali conteggi in “ scienza e coscienza”, vale a dire tenendo conto, per ogni fattispecie concreta, delle vicende che hanno caratterizzato il rapporto di agenzia, cosa che nella pratica non accade mai, penalizzando economicamente, di fatto, l’Agente anche in maniera significativa.
Da un lato, abbiamo l’indennità suppletiva di clientela, prevista dagli AEC di categoria, la quale non “premia” il merito da parte dell’Agente ed è rappresentata da un moltiplicatore matematico percentualistico predeterminato sul monte provvigionale percepito dall’Agente durante il rapporto.
In via alternativa, all'atto della cessazione del rapporto, Casa Mandante potrebbe, ed in parte dovrebbe, corrispondere all'agente un'indennità, indennità ex art. 1751 c.c.,  se ricorrono le seguenti condizioni:
  • l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
  • il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
  • L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
  • quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.
 
A differenza dell’indennità di clientela, quindi, l’indennità ex art. 1751 c.c. non è data da un valore matematico percentualistico predeterminato ma da un valore massimo, oggetto di discussione tra le parti, pari alla media provvigionale degli ultimi 5 anni o del minor periodo lavorato.
In via esemplificativa, poniamo in caso dell’Agente Tizio che abbia lavorato per 5 anni per una Casa Mandante, percependo la media € 50.000/00 annui apportando numerosi clienti, sviluppando sensibilmente il volume di affari e dei clienti apportato, pur considerando il c.d. tasso di migrazione,  Casa Mandante ne trae ancora sostanziali benefici di natura economica; Casa Mandante a questo punto andrà ad elaborare i conteggi in ossequio agli AEC di categoria, senza tener conto, delle vicende che hanno caratterizzato il rapporto di agenzia.
 Indennità di clientela dell’Agente Tizio: € 7.500/00 (somma che Casa Mandante indicherà nei propri conteggi)
  • Indennità ex art. 1751 c.c. dell’Agente Tizio: € 42.500/00 (inteso come valore massimo di tale indennità, al netto di Firr)
 A questo punto la domanda è lecita: quale modalità di calcolo adotterà Casa Mandante?
 La risposta è ovvia: Casa Mandante non valuterà neppure un’eventuale indicazione dell’indennità ex art. 1751 c.c. ma si limiterà al riconoscimento dell’indennità così prevista dagli AEC di categoria (clientela).

Di assoluta rilevanza la pronuncia della Suprema Corte, sezione Lavoro Civile n. 687 del 16.01.2008, secondo cui “il comma 6 dell'articolo 1751 del c.c. si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie.  Altresì importante la pronuncia della Cassazione Civile, Sezione Lavoro n. 12724 del 01.06.2009, che stabilisce che la quantificazione dell'indennità calcolata sulla base dei criteri posti dagli accordi economici collettivi può essere integrata dal giudice fino al massimo previsto dall’articolo 1751 c. c., ha confermato che quanto previsto dalla contrattazione collettiva rappresenta un “trattamento minimo garantito” al di sopra del quale è possibile andare nel caso in cui ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 1751 c. c..
 
E’ fondamentale, quindi, analizzare l’evolversi del rapporto di agenzia, attraverso la consulenza di un legale esperto in materia, per determinare la modalità di calcolo più favorevole e, laddove ne ricorrano i presupposti, formulare la richiesta di indennità ex art. 1751 c.c., entro UN anno dalla risoluzione del rapporto, a pena di decadenza.
Consiglio, stante l’onere probatorio a carico dell’Agente, di conservare primo ed ultimo estratto conto provvigionale (così da evidenziare i clienti apportati ) e conservare il dettaglio del fatturato diviso per anno (così da provare l’incremento di fatturato).
Raccomandando, ancora una volta, di NON RASSEGNARE MAI LE DIMISSIONI, tranne in casi particolarissimi….BUONA PROVVIGIONE A TUTTI!
 
                                                                                                                                                                       Avv. Stefano Fierro
www.avvocatostefanofierro.com