Tribunale Catania - Sez. Lavoro - Sentenza 4227 del 27.09.2011
Con tale sentenza ,il Giudice si è pronunciato in merito ai crediti derivanti dal rapporto di agenzia,con particolare riferimento all'indennità prevista dall'art 1751 c.c.
Con il d.Lgs. n.303/91, il legislatore italiano, dando attuazione alla direttiva CEE n.86/653, ha completamente riscritto l'art. 1751 c.c., stabilendo che tale l'indennità spetta "se ricorra almeno una dei seguenti requisiti:
- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti". Ha previsto, inoltre ,che l'indennità non spetti se il contratto si risolva per inadempienza imputabile all'agente talmente grave da impedire la prosecuzione seppur provvisoria del rapporto o nel caso in cui sia l'agente a formulare le dimissioni purché tale dimissioni non siano per fatti imputabili alla Casa Mandante o da circostanze attribuibili all'agente (quali età, infermità o malattia).
Il d.lgs. 15 febbraio 1999, n.65 ha modificato ulteriormente il testo della norma codicistica, prevedendo che il diritto all'indennità sorge non quando è presente una sola delle due condizioni sopra riportate (apporto di clientela o equità), bensì quando ricorrono ambedue.
L'indennità ex art 1751 c.c. ha come obiettivo quello di remunerare l'agente che con la sua attività abbia determinato per il preponente un incremento rispetto alla situazione commerciale in cui si trovava prima dell'intervento dell'agente, incremento consistente nell'apporto di clienti ulteriori rispetto a quelli che già rientravano nel data base dell'Azienda ovvero nello sviluppo degli affari con clienti preesistenti e ciò nei casi in cui simili incrementi continuino ad arrecare benefici economici al preponente anche dopo la cessazione del rapporto con l'agente. Proprio al fine di "riequilibrare" i rispettivi vantaggi economici che le parti hanno tratto dal rapporto, il legislatore comunitario (e quello nazionale) hanno stabilito l'erogazione, da parte del preponente, di un'ulteriore retribuzione in aggiunta alle provvigioni già incassate dall'agente nel corso del rapporto.
In considerazione di ciò , deve ritenersi onere dell'agente indicare specificamente i nominativi dei singoli clienti procurati ex novo al preponente in tutto il corso del rapporto, ovvero nominativi di quelli preesistenti e per i quali ci sia stato notevole incremento degli affari . L'onere probatorio grava sull'agente il quale dovrà indicare fatti concreti, nomi, affari.
In proposito è peraltro da ritenersi che la mera circostanza dell'incremento, nel corso degli anni, dei compensi percepiti non soddisfa in sè il requisito richiesto dalla norma. Infatti l'aumento progressivo dei compensi è un dato fisiologico in un rapporto di durata; inoltre va considerato che poiché il valore nominale del fatturato aumenta per il semplice effetto dell'aumento dei prezzi, la semplice variazione della cifra delle provvigioni non attesta in sè uno sviluppo di clientela.
La norma, giova ripetere, richiede infatti che sia aumentato il numero dei clienti ovvero che quelli esistenti abbiano aumentato il valore reale, e non solo nominale, dei loro acquisti; inoltre, va dimostrato che tali incrementi sono ascrivibili a merito dell'agente e non a fattori estranei, quali l'improvvisa espansione generale del mercato ovvero un particolare sforzo promozionale effettuato dalla preponente. Sull'agente graverà ancora l'onere di provare la attuale persistenza a vantaggio del preponente di sostanziali vantaggi economici scaturenti dagli affari coi clienti ora menzionati.
Ebbene, è da ritenersi inammissibile sopperire ai predetti oneri mediante C.T.U., almeno in difetto di allegazioni di quanto sostenuto; la consulenza può essere utile nel determinare il quantum degli importi già provato nell'an e nel quantum ma non potrà adempiere a funzioni esplorative.

                                                                                Avv. Maria Rosaria Pace

                                                                            www.avvocatopace.com