Per decadenza legale si intende la preclusione dell'esercizio del diritto da parte del titolare per il mancato compimento di un attvità o di un determinato atto nei termini previsti dalla legge.
Come è noto l'art. 1751 c.c dispone che: “L'agente decade dal diritto all'indennità prevista nel presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di fare valere i propri diritti”.
Ad interrompere la decadenza è sufficiente qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale l'agente richiede alla mandante il pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c.
Da tale momento decorrerà il termine di prescrizione decennale.
Chiarite le statuizioni del codice civile, resta da vedere cosa succede invece in caso di indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi, sia settore industria che settore commercio.
Questi ultimi, in realtà, non prevedono alcun termine di decadenza dal diritto alle indennità ivi previste.
Ma tale conclusione non deve condurre a facili entusiasmi.
Infatti, non bisogna dimenticare che i predetto A.E.C. rivestono una funzione integrativa della legge al fine della sua piena applicazione; onde per cui, si può tranquillamente affermare che anche le indennità previste dalla normativa collettiva saranno ugualmente soggette alla decadenza annuale stabilita dalla legge.
Riferimenti normativi: art. 1751 c.c.; art. 2968 c.c.; art.3 A.E.C. 20 giugno 1956; A.E.C. 20 dicembre 2007 industria;A.E:C: 10 marzo 2010 commercio; Cass 9348/2013; Cass. 11783/2012
A cura dell'Avvocato Alessio Pistone
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