Tra i temi più dibattuti vi è quello relativo ai criteri di giurisdizione applicabili nelle cause fra un agente italiano ed una preponente extra comunitaria. In particolare, per poter capire quale giurisdizione applicare occorre soffermarsi sulla nota sentenza del Tribunale di Milano, Sez. XI, 18 marzo 2020 n.2146.
Nel caso di specie, la controversia verteva tra un agente italiano che domandava il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ex articolo 1750 c.c., il pagamento dell'indennità ex articolo 1751 c.c. e delle differenze provvisionali, nonché il risarcimento per violazione del diritto di esclusiva ad una preponente con domicilio in Brasile.
Da una parte c’era chi sosteneva che fosse in vigore la giurisdizione italiana, dall’altra chi lamentava quella del Brasile.
Il giudice, nella sentenza n.2146, ha richiamato l'articolo 3 della legge n. 218/1995 secondo cui sussiste la giurisdizione italiana quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia (o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge) o in base ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, in cui l'articolo 5, primo comma, n. 1, prevede che debba guardarsi al "luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".
Per quanto attiene invece alla domanda di pagamento delle provvigioni, nonché alla domanda di pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c., il Tribunale milanese ha stabilito che le obbligazioni di pagamento delle provvigioni e di pagamento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c. dedotte in giudizio dall'attore non potevano essere qualificate come liquide, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182, 3° comma c.c.
Nel caso di specie, il credito dedotto in giudizio dall'attore non poteva dirsi liquido, in quanto - in assenza della prova di un contratto di agenzia in cui fossero stati richiamati espressamente gli A.E.C. di settore per la determinazione di tale indennità - bisognava applicarsi il solo articolo 1751 c.c., che si limita a prevedere una indennità di cessazione del rapporto a favore dell'agente al verificarsi di certe condizioni generali ed a fissarne la misura massima, rimettendo, in sostanza, la quantificazione dell'indennità ad una valutazione equitativa del giudice.
La particolarità sta nel fatto che il Tribunale, non ha ritenuto sussistente la giurisdizione brasiliana, essendo il credito non liquido, ma, al contrario, quella italiana sostenendo che le domande di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e di risarcimento del danno per violazione del diritto di esclusiva, fossero qualificabili come domande risarcitorie del danno.
Per concludere, alla luce delle sentenze appena citate, è possibile ritenere che nei casi sopradetti la preponente può validamente respingere le pretestuose richieste di pagamento avanzate dagli agenti di ingenti indennità ex Art. 1750 c.c. e 1751 c.c. e che in merito alle obbligazioni risarcitorie dedotte in giudizio, il luogo di esecuzione dell'obbligazione di cui all'art. 5 primo comma n. 1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 va individuato nel luogo in cui doveva essere adempiuta la prestazione il cui inadempimento è stato posto a fondamento della pretesa risarcitoria ovvero, nel caso specifico, nel territorio italiano.
 
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