Come tutti noi ben sappiamo l’emergenza posta dal Covid-19 ci ha costretti a limitare al massimo le attività economiche per salvaguardare la salute dell’intera comunità e tra i settori più colpiti dal lock down, ossia dal fermo quasi assoluto che si registra ormai da oltre un mese, c’è quello degli agenti di commercio, a maggior ragione per la natura stessa della promozione delle vendite che comporta, ancora in buona parte, un contatto di prossimità fisica con il cliente.     
Tralasciamo volutamente l’aspetto delle agevolazioni e delle misure fiscali predisposte dal Governo - che tra l’altro hanno incluso gli agenti solo successivamente alle iniziali disposizioni del D.L. 17.03.2020 nr. 18 ed a fronte di una giusta pressione anche e soprattutto di Federagenti..) piuttosto l’esiguità delle contribuzioni straordinarie Enasarco a favore degli iscritti in difficoltà a causa Covid, per esaminare alcune conseguenze, più prettamente civilistiche, che dall’attuale situazione potrebbero discendere a carico degli agenti.
Il primo, nel caso in cui il mandato ponga precisi obiettivi quali un minimo di visite mensili, piuttosto che obiettivi di fatturato (target), è il quasi sicuro mancato raggiungimento dei medesimi da parte dell’agente con le possibili conseguenze che la mandante potrebbe farne derivare, quali addirittura la risoluzione del contratto, qualora il mancato raggiungimento costituisca una circostanza prevista dall’eventuale clausola risolutiva espressa del contratto e la conseguente perdita dell’indennità di cessazione.  
Al di là della più recente giurisprudenza, che fortunatamente ha fortemente limitato l’operatività della clausola risolutiva espressa nel mandato di agenzia, soccorre in primis un istituto generale del nostro ordinamento (art. 1218 c.c.)  che prevede la mancanza di responsabilità del debitore che non adempie la prestazione laddove il mancato adempimento sia conseguente ad una impossibilità derivante da causa a lui non imputabile quale è, appunto, il Covid 19.. Tale norma è richiamata dall’art. 91 D.L. 18/2020, cosicché ben può dirsi che il mancato o ritardato adempimento dell’obbligazione (di un minimo di visite o di vendite) che è derivato dal rispetto delle misure del contenimento (es. divieto di spostamenti) verrà preso in considerazione ai fini della valutazione della (non) responsabilità del debitore (agente): beninteso non opera una scriminante assoluta ma andrà poi fatta una precisa verifica, caso per caso,  relativamente al fatto che il mancato adempimento consegua effettivamente al rispetto dei divieti e delle regole anti covid.
Ancor più specifica, poi, è la norma (art. 1256 c.c.) che prevede l’estinzione dell’obbligazione laddove la prestazione diventa impossibile, in modo definitivo, per causa non imputabile al debitore, o, se a causa del ritardo, sempre dovuto a tale impossibilità, il debitore, avuto riguardo al tipo di prestazione o al titolo della stessa, non può più essere ritenuto obbligato ad adempiere, piuttosto che il creditore non abbia più interesse a richiederla.
Se si passa poi ad esaminare le conseguenze che l’attuale situazione di lock down potrebbe comportare sul rapporto di agenzia in essere, occorre prendere in considerazione l’ipotesi, non certo infrequente, in cui sia previsto un fisso mensile a favore dell’agente: è di tutta evidenza il fatto che la mandante, costretta ad erogare tale importo non solo indipendentemente dai risultati di vendita, ma anche a fronte della totale inattività dell’agente (sia pur per colpa a lui non imputabile), possa avvalersi della facoltà, prevista dalla legge (art. 1467 c.c.), in un contratto con prestazioni corrispettive e di durata (qual è il mandato di agenzia), di risolvere il contratto a fronte di avvenimenti straordinari ed imprevedibili (qual è il Covid), che rendono eccessivamente onerosa la propria prestazione, a maggior ragione a fronte del procrastinarsi del lock down,  salvo che l’altra parte (l’agente) non offra di modificare equamente le condizioni del contratto.
Pertanto, in tale ipotesi, qualora non si riesca a riequilibrare le prestazioni delle parti, la mandante potrà risolvere il contratto con la conseguenza che se l’agente da un lato conserverà sicuramente l’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. (che può essergli negata, in caso di recesso della mandante, solo a fronte di una sua inadempienza di gravità tale da non consentire la prosecuzione temporanea del rapporto), dall’altro, con buona probabilità, perderà l’indennità sostitutiva del preavviso, collegata generalmente ad un’iniziativa unilaterale ad nutum, o ingiustificata, essendo nel nostro caso invece non imputabile a nessuna delle parti la causa impediente la prosecuzione del rapporto.  
Quanto precede, fermo restando che l’agente, “liberato” dalla propria prestazione (esempio di visitare i clienti nei mesi di marzo, aprile, maggio) dal lock down, potrebbe vedersi richiesti indietro i fissi percepiti in tali mesi.
Da ultimo, si abbia riguardo al riflesso che la contrazione delle vendite del 2020 (per usare un eufemismo) potrà avere anche in relazione alla  quantificazione dell’indennità di cessazione del rapporto che spetta all’agente al termine dello stesso, laddove, ovviamente, dovrà invece intervenire un adeguato strumento logico ed interpretativo di sterilizzazione.
La situazione sopra appena tratteggiata, la gravità del momento, la natura del rapporto di agenzia che, in generale, non conferisce all’agente garanzie di particolari stabilità o protezione, suggerirebbero per il vero ben altri strumenti di sostenimento e aiuto rispetto a quelli sino ad oggi posti in essere.
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