Dopo la cessazione del rapporto di agenzia ad iniziativa della Casa Mandante, quest’ultima, nel contenuto della disdetta, informa l’Agente che “verranno inviati quanto prima i conteggi relativi alla cessazione del rapporto dii agenzia”. Molto spesso le Case Mandanti, senza ragione alcuna, impiegano anche mesi prima di elaborare ed inviare i conteggi idi fine rapporto, chiedendo quindi all’Agente l’accettazione degli stessi onde poter erogare le somme indicate.
Ma i conteggi elaborati da Casa Mandante sono sempre corretti?
La risposta è: assolutamente NO. Contrariamente a quanto ritengono la maggioranza degli agenti, le somme indicate dalla Mandante molto spesso sono di importo inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto all’Agente. Il motivo di tale discrasia è molto semplice: a differenza dei lavoratori subordinati, ove vi è un’unica fonte normativa per l’elaborazione del TFR (CCNL  di riferimento) , nell’ambito agenziale le fonti normative cui poter far riferimento sono tre:
  1. Norme codicistiche: ex art 1742 c.c, 1751 c.c., 1751 bis c.c.
  2. A.E.C. di categoria (ove richiamati nel contratto sottoscritto tra le parti);
  3. Direttive Comunitarie
L’applicazione di una fonte piuttosto che di un’altra, in taluni casi, può determinare una differenza considerevole sulle modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto. Appare chiaro ed evidente, quindi, che la Casa Mandante applichi la normativa che le risulti maggiormente favorevole sotto il profilo economico, penalizzando, di fatto, l’Agente. Ma v’è di più !!!
Nei conteggi di fine rapporto, Casa Mandante si preserva dal non indicare altre indennità, di competenza dell’Agente, scaturenti dallo svolgimento del rapporto di agenzia, come, ad esempio, l’indennità di incasso, l’indennità di preavviso sulle variazioni contrattuali, l’indennità per lo svolgimento di eventuali attività accessorie, l’indennità ex art 1751 bis c.c, ove contrattualmente previsto.
In questa situazione, molto delicata, un ruolo fondamentale spesso viene svolto dal capo area e/o referente aziendale di qualsiasi natura, i quali “rassicurano”, senza titolo alcuno, sulla bontà dei conteggi di Casa Mandante, invitando (chissà perché) l’Agente all’immediata accettazione onde tacitare ulteriori – spesso legittime – richieste da parte dell’Agente.
 Il mio consiglio, ancora una volta, all’atto della cessazione del rapporto è di rivolgersi, ancor prima dell’invio dei  conteggi da parte di Casa Mandante, ad un legale esperto in materia, il quale, dopo un’attenta lettura dell’accordo negoziale e delle vicende che hanno caratterizzato lo svolgimento del rapporto di agenzia, potrà ben individuare quale fonte normativa applicare al fine di formulare richieste più vantaggiose per l’Agente.
 
 
                                                                                                                                                       www.avvocatostefanofierro.com
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