Con sentenza n. 6915/2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che nello svolgimento del rapporto, l’agente di commercio deve operare sempre con lealtà e buona fede nei confronti del preponente al fine di tutelarne gli interessi.
Laddove nel comportamento dell’agente possa configurarsi la violazione degli obblighi contenuti nell’art 1746 c.c., la mandante sarà legittimata a risolvere il rapporto per giusta causa. Nel rapporto di agenzia, infatti, gli interessi della Società mandante devono essere tutelati con una diligenza maggiore rispetto a quella del bonus pater familias evitando qualsivoglia comportamento che possa risultare anche potenzialmente pregiudizievole e suscettibile di ledere il rapporto di fiduciario tra le parti. 
La Suprema Corte, dopo aver enunciato i predetti principi, ha ribadito come l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.
Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva accertato che l’agente aveva contattato altri collaboratori della mandante con la finalità di inserirli in un'attività di impresa in concorrenza con la stessa. A parere della Suprema Corte, in tale attività, suscettibile anche in via meramente potenziale di recare un danno alla preponente, si è configurata la violazione dell'art. 1746 c.c. che prescrive che, nell'esecuzione dell'incarico, l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede, per cui la violazione di tale dovere, indipendentemente dall'esito positivo o meno dell'iniziativa, costituisce un comportamento in contrasto con i doveri essenziali dell'agente e integra un'ipotesi di giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c..