La Corte di Cassazione con la sentenza 22 gennaio 2013, n. 1429 ha affrontato la questione del momento impositivo delle somme pagate a titolo transattivo relative ad una espropriazione, stabilendo che “ai fini del prelievo fiscale di cui all’art. 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 […] qualora gli atti integranti il trasferimento cui consegue la plusvalenza, cioè rispettivamente il decreto di esproprio, la cessione volontaria e l’occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 gennaio 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile nel caso di ingiustificato ritardo della P.A. nel pagamento della plusvalenza”.