Indennità di espropriazione
Cass. Civ., Sez. I, 12 Settembre 2008, n. 23559
Avv. Rossella Mileo
di Milano, MI
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La pronuncia in commento, La Corte si esprime sull’importante e dibattuto tema dell’indennità di espropriazione, chiarendo che, una volta che questa sia determinata, determinata, nel caso in cui il suo ammontare sia contestato e divenga quinidi oggetto di ricorso per Cassazione e nelle more del giudizio sopravvenga l’art. 2, comma 89, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (che ha fissato nuovi parametri per la fissazione di tale indennità), deve trovare applicazione lo iu
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE svolgimento del processo
Con più atti di citazione notificati a decorrere dal 29 luglio 1992, Z.V., V.P., Z.M., M. G., M.M., L.D. e gli intimati di cui in epigrafe convenivano in giudizio, dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, il Comune di Benevento e il locale I.A.C.P. della Provincia e si opponevano alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione di vari appezzamenti di terreni di loro proprietà da destinare a edilizia economica e popolare, il cui valore unitario a mq. si era fissato in L. 27.040, chiedendo una più congrua valutazione di essi e di tener conto della perdita di valore delle aree loro rimaste.
Dopo la nomina di c.t.u. e all'esito del deposito della relazione, la Corte adita, dichiarava anzitutto la cessazione della materia del contendere per le opposizioni delle parti intimate di cui in epigrafe, che avevano ceduto volontariamente all'I.A.C.P. gli appezzamenti di loro proprietà.
In ordine agli altri opponenti, rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'I.A.C.P. per essere unico legittimato l'ente locale, le loro opposizioni erano dichiarate ammissibili, a seguito dell'emissione, in data 14 febbraio 1997 e 25 marzo 1997, dei decreti d'esproprio, ritenuti condizioni di dette azioni. Qualificate edificabili le aree oggetto di esproprio, perchè inserite in un P.E.E.P., la Corte territoriale ha determinato il valore venale degli appezzamenti espropriati in L. 163.919 a mq., "aumentando tale importo al L. 168.329, in considerazione del fatto che essi erano stati assoggettati ad espropriazione parziale e dando ragione del grado di svalutazione dei fondi residui" con tale incremento di prezzo. In rapporto al criterio di determinazione della indennità di esproprio, di cui al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 1, la Corte di merito ha applicato la riduzione del 40% di cui a tale norma per non avere gli opponenti concordato la cessione con l'espropriante e le ha quindi liquidate nella semisomma del valore venale e della rendita dominicale catastale capitalizzata per dieci anni delle aree ablate, ridotta della percentuale indicata, determinando quella di occupazione negli interessi al tasso legale per ciascun anno in cui le aree erano state occupate sull'altro indennizzo.
Trattandosi di debito di valuta, la Corte ha negato la rivalutazione, liquidando per ciascuno appezzamento e per il rispettivo titolare le somme dovute a titolo d'indennità d' espropriazione e di occupazione, e ordinando al Comune di Benevento il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle somme ancora dovute, detratto quanto eventualmente già versato, con condanna dell'espropriante a pagare le spese di causa, compresi i compensi al c.t.u..
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso principale di tre motivi il Comune di Benevento, alle cui istanze replicano con controricorso e ricorso incidentale di un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., gli espropriati Z. V., V.P., Z.M., M. G., M.M. e L.D., mentre l'I.A.C.P. di Benevento resiste con controricorso per sottolineare la sua estraneità al giudizio, non essendosi impugnata da nessuno dei ricorrenti la sentenza di merito per la parte in cui rileva il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto. Nessuna difesa in questa sede svolgono gli intimati rispetto ai quali è stata dichiarata nel merito la cessazione della materia del contendere;
all'udienza di discussione del 4 luglio 2008, questa Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi, principale e incidentale, avverso la medesima sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con ciascuno dei tre motivi del ricorso principale il Comune di Benevento denuncia violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, anche per insufficiente o contraddittoria motivazione, su punti decisivi della causa, in rapporto alla determinazione del valore venale delle aree espropriate.
1.1. Il prezzo di mercato dei terreni occupati, fissato dalla Corte di merito in L. 168.329 a mq., è ritenuto eccessivo dal Comune di Benevento con il primo motivo di ricorso, nel quale, pur riconoscendosi la natura edificabile degli appezzamenti espropriati per il carattere conformativo del P.E.E.P. in cui erano inseriti, si deduce però che erroneamente i Giudici del merito non hanno rilevato la specifica destinazione a servizi pubblici di alcune delle aree ablate, valutandole tutte in base agli indici fondiari e non a quelli territoriali o medi di edificabilità dell'intero comparto, così pervenendo a un prezzo unitario eccessivo e incongruo.
1.2. In relazione alla natura parziale dell'esproprio, presupposta in sede di merito nella quale, per essa, si è aumentato il valore unitario dei terreni con un incremento corrispondente alla perdita di valore delle aree rimaste in proprietà agli espropriati, il secondo motivo di ricorso dell'ente locale denuncia l'assenza nella sentenza di ogni indicazione sul nesso funzionale delle aree residuate agli espropriati con i terreni acquisiti dal comune, che rende apodittico l'aumento di prezzo delle aree riconosciuto per la natura parziale dell'esproprio, del tutto ingiustificata e immotivata dalla Corte territoriale.
1.3. Infine, in terzo luogo, sè è dedotta la erroneità logica della valutazione, nella quale si sono usati, per la comparazione necessaria a determinare il valore venale, atti con prezzi relativi a piccoli appezzamenti non raffrontabili con le ampie aree degli appezzamenti per cui è causa e non si è tenuto conto della destinazione a edilizia popolare (e quindi non solo residenziale pubblica) delle aree da espropriare.
2.1, Con il controricorso, gli espropriati contestano le affermazioni del ricorrente in ordine ai pretesi errori di valutazione delle aree ablate, affermando che il c.t.u. ha usato un metodo di stima analitico deduttivo e non quello sintetico - comparativo e che le valutazioni sono state corrette, in ragione della natura solo parziale dell'ablazione e degli indici medi d'edificabilità territoriale dei terreni ablati. Con il ricorso incidentale, si impugna la sentenza di merito, chiedendosi di applicare lo ius superveniens, entrato in vigore al 30 giugno 2003 e identificato nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il cui art. 55, prevede che "nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza di valido ed efficace decreto di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno, si applicano i criteri previsti dall'art. 37, comma 1, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento".
Ad avviso dei ricorrenti incidentali la norma indicata va applicata alle occupazioni senza titolo anteriori al 30 settembre 1996, come quelle per cui è causa, per le quali deve liquidarsi il dovuto dall'ente locale, nella misura in essa precisata, per la presenza d'una valida dichiarazione di pubblica utilità che vi è stata, per gli espropri dei due M. e della L., al 31 gennaio 1992 e per quelli dei Z. e del V. al 12 giugno 1992, con conseguenti decreti di esproprio, per i primi, del 14 febbraio 1997 e, per gli altri, del 25 marzo 1997, entrambi successivi al 1 gennaio 1997, data in cui pendeva l'opposizione e l'occupazione era ancora in corso.
3. Va anzitutto esaminato il ricorso principale relativo alla liquidazione eccessiva dei valori venali delle aree ablate che hanno concorso a determinare le indennità oggetto di causa, censurati per i tre profili degli indici di edificabilità applicati, della ritenuta esistenza di un' espropriazione parziale e dell'uso di prezzi di comparazione non utilizzabili nella stima, il primo e il terzo dei quali sono infondati mentre il secondo è da accogliere.
Dal primo e terzo motivo dell'impugnazione principale non emergono infatti elementi che possano incidere negativamente sulle determinazioni della Corte di merito relative al valore unitario dato da essa agli appezzamenti di terreno oggetto di espropriazione , che invece deve ridursi in rapporto a quanto dedotto nel secondo motivo dello stesso ricorso.
3.1. Assolutamente non autosufficiente è il primo motivo di ricorso, che censura la valutazione del c.t.u., fatta propria dalla Corte d'appello, per non avere usato gli indici territoriali di edificabilità e per avere stabilito il prezzo a mq. dei suoli per cui è causa in rapporto ai soli indici fondiari di edificabilità, non utilizzabili in concreto.
Ad avviso dell'ente locale, alcuni dei terreni ablati erano destinati a servizi e non ad edilizia abitativa, con la conseguenza che solo l'uso degli indici territoriali, desunti dalla media della edificabilità abitativa delle aree circostanti poteva determinare il prezzo, che invece era stato desunto dagli indici fondiari, inapplicabili ad alcuni terreni e che avevano determinato un prezzo unitario degli appezzamenti espropriati incongruo ed eccessivo.
La censura risulta infondata, perchè non precisa quali in fatto sono stati gli indici di edificabilità fondiaria applicati e quali erano quelli territoriali da applicare e deve quindi essere respinta, non emergendo dalla impugnazione le concrete ragioni per le quali la valutazione decisa nel merito doveva considerarsi errata e gli elementi che avrebbero consentito di pervenire ad un diverso e meno alto valore venale delle aree ablate.
3.2. Altrettanto è a dire per il terzo motivo di ricorso, assolutamente generico rispetto alla censura che pone avverso la decisione impugnata, negando la correttezza estimativa delle conclusioni del c.t.u. e della sentenza impugnata, per avere erroneamente usato, per la comparazione, atti relativi ad aree non omogenee con quelle ablate e di dimensioni diverse oltre che con indici d'edificabilità fondiaria inesistenti negli appezzamenti per cui è causa. La mancata indicazione in ricorso di atti comparabili, i cui prezzi avrebbero consentito un valutazione venale di tali aree diversa da quella operata, impedisce ogni incidenza della censura prospettata sulle determinazioni impugnate ed è del tutto priva di autosufficienza nel dedurre una pretesa liquidazione errata del prezzo delle aree considerate di edilizia residenziale pubblica invece che destinate alla edilizia economica e popolare, con la conseguenza che anche il terzo motivo di ricorso principale non può essere accolto perchè generico.
3.3. Il secondo motivo del ricorso principale, che denuncia la violazione di legge, cioè della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40, nell'assenza di motivazione nella sentenza di merito sull'incremento di valore venale attribuito agli appezzamenti di terreno, per la natura parziale delle presenti espropriazioni, è fondato, in quanto tale natura non risulta assolutamente chiarita nella decisione oggetto di ricorso.
In assenza d'ogni indicazione nella sentenza di merito delle ragioni per le quali si è ritenuta esservi stata una espropriazione parziale e mancando in essa una descrizione dei luoghi che consenta di rilevare il rapporto strumentale o funzionale tra le aree ablate e i terreni rimasti in proprietà degli espropriati, con indennizzo conseguente della perdita di valore di questi ultimi, l'aumento riconosciuto del prezzo delle aree per tale titolo non appare giustificato, e deve ritenersi violativo della L. n. 2359 del 1865, art. 40, applicabile alla fattispecie. In accoglimento del terzo motivo del ricorso principale deve ritenersi violativo di legge il riconosciuto aumento da L. 163.919, a mq. a L. 168.329, a mq. del valore dell'area, per il carattere parziale dell'esproprio riconosciuto in modo apodittico e non conforme alla legge.
4. Il ricorso incidentale è infondato perchè censura la liquidazione dell'indennità di espropriazione , chiedendo di applicare ilD.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, che regola una ipotesi di risarcimento del danno da liquidare solo per una occupazione senza titolo per pubblica utilità, che, in fatto non vi è stata, essendo .intervenuti tempestivamente i decreti di espropriazione degli appezzamenti dei ricorrenti incidentali, mentre era in corso l'occupazione legittima e incontestatamente prima della scadenza dei termini previsti per la conclusione della procedura espropriativa e dei lavori, di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, all'epoca vigente. Nel ricorso incidentale, inoltre, in diritto, si chiede di applicare la liquidazione di detto risarcimento in una misura analoga a quella di cui alla L. n. 359, art. 5 bis, comma 7 bis, dichiarato pure esso illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 ottobre 2007, n. 349. Peraltro, il ricorso incidentale non impugna la liquidazione della indennità di occupazione legittima, per la quale anzi nessuna regolamentazione è prevista nella normativa di cui si è chiesta erroneamente l'applicazione; deve ritenersi che per le statuizioni della Corte territoriale sull'indennità di occupazione vi è stata acquiescenza delle parti.
In rapporto all'indennità di espropriazione , invece, i ricorsi di entrambe le parti hanno impedito che essa sia divenuta definitiva per acquiescenza delle parti interessate, avendo chiesto l'ente locale espropriante e gli espropriati rispettivamente di diminuirne l'entità e di aumentarla, impedendo la formazione del giudicato formale (art. 324 c.p.c.). Le due impugnazioni esaminate comportano che la procedura ablativa deve ritenersi ancora in corso, non essendo divenuta definitiva l'indennità d'esproprio oggetto di causa, la cui determinazione deve avvenire in base ai criteri di legge attualmente vigenti. Pertanto, pronunciando sul ricorso incidentale, deve affermarsi l'applicabilità nella concreta fattispecie della nuova disciplina dei criteri di liquidazione dell'indennità di espropriazione di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37) novellato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 89 e 90, (Finanziaria del 2008), quale jus superveniens non costituito quindi, come pretendono i ricorrenti incidentali, dal cit. D.P.R., art. 55, anche esso sostituito dalla nuova normativa, che prevede per la fattispecie un risarcimento da liquidare comunque nel valore venale del bene.
Dichiarati illegittimi dalla sentenza della Corte Costituzionale 24 ottobre 2007, n. 348, i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, quest'ultima, per i principi di cui alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in base alla citata sentenza del Giudice delle leggi, si è già ritenuto dovesse fissarsi nel valore venale delle aree ablate, in base ai principi generali espressi nella carta fondamentale (artt.41, 117 e 136 Cost.), da quelli di cui alle norme del codice civile (art. 834 c.c.) e della citata Legge Generale sulle espropriazioni per pubblica utilità n. 2359 del 1865, anche prima della novella normativa citata che ha modificato ilD.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, (così Cass. 14 dicembre 2007, n. 26725 e 14 gennaio 2008, n. 599).
Nel caso, pertanto, pronunciando sul ricorso incidentale, non fondato perchè basato su una norma che non regola la fattispecie oggetto di causa ma un risarcimento del danno per procedura espropriativa non conclusa legittimamente ma idoneo a impedire il giudicato sull'indennità determinata nel merito, deve affermarsi che alla procedura ablativa in corso, si applica il richiamato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, come novellato, costituente "ius superveniens", cui è vincolato il Giudice di legittimità, come si è sempre detto per le novelle che hanno introdotto nuovi modi di determinazione delle indennità di espropriazione nel tempo (così, tra molte,Cass. 26 maggio 2006, n. 12625,28 febbraio 2006, n. 4395, 2 aprile 2003, n. 5064, 19 aprile 2003, n. 5728, sulla scia di S.U. 26 maggio 2997, n. 4676 e S.U. 21 luglio 1999, n. 483).
L'art. 2, comma 90, della Finanziaria del 2008 estende infatti l'applicazione dei criteri di liquidazione dell'indennità di cui alD.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, "a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità sia comunque divenuta irrevocabile" e quindi anticipa la data di decorrenza dell'applicabilità del criterio di cui alla citata norma del D.P.R. indicato, regolandosi da questo anche i procedimenti ablativi anteriori al 30 giugno 2003, come quello oggetto del presente processo (perplessa sul punto è S.U. 28 febbraio 2008 n. 5269). Pertanto, pronunciando sul ricorso incidentale degli espropriati, deve affermarsi, che la indennità di espropriazione , nella fattispecie, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, va "determinata nella misura pari al valore venale del bene".
Deve negarsi invece l'aumento del 10% previsto dal cit. D.P.R. 327 del 2001, art. 37, comma 2, come novellato, avendo la Corte d'appello rilevato, senza impugnazioni sul punto, che la cessione volontaria non fu nel caso conclusa per colpa degli espropriati, tanto che ha applicato la falcidia del 40% già prevista nella previgente disciplina dei criteri di liquidazione dell'indennità, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per cui l'aumento indicato non è applicabile.
Nessuna censura vi è stata in ordine alle determinazioni delle indennità di occupazione legittima per ciascuno dei suoli espropriati, che devono quindi essere confermate nelle misure già fissate dalla Corte d'appello, non impugnate in questa sede, con gli interessi dalle scadenze di ciascuna annualità al saldo come già deciso.
5. In conclusione, riuniti i ricorsi, il primo e terzo motivo di quello principale devono rigettarsi e deve accogliersi il secondo motivo di quest'ultimo, con cassazione della sentenza di merito in ordine alla determinazione del valore venale delle aree ablate, da fissare definitivamente in Euro 84,66, pari a L. 163.919, non dovendosi tenere conto, per le ragioni indicate, dell'aumento del valore unitario disposto dalla Corte territoriale per la pretesa riduzione di valore delle aree rimaste in proprietà degli espropriati, in difetto di elementi che consentano di definire parziale l'esproprio per cui è causa.
Pur essendo infondato il ricorso incidentale, sullo stesso deve provvedersi perchè, esclusa l'acquiescenza degli espropriati sulle indennità di espropriazione determinate con la sentenza impugnata, le stesse devono rideterminarsi, ferme restando l'entità di quelle di occupazione liquidate dalla Corte di merito.
5.1. Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, alla cassazione della sentenza della Corte d'appello per le ragioni che precedono, può seguire la decisione di merito della causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con la nuova determinazione delle varie indennità di espropriazione in favore d'ogni espropriato per l'appezzamento di terreno di ciascuno, in base al valore venale delle aree, da rideterminare con il prezzo unitario che risulta dalla sentenza di merito senza l'aumento connesso alla natura parziale dell'ablazione negata in accoglimento del ricorso dell'ente locale, liquidando il dovuto per ciascuno dei ricorrenti incidentali, nelle misure che seguono:
- Z.V., Euro 84,66 x mq. 9.000 = Euro 764.910,00;
- Z.M., Euro 84,66 X mq. 5.740 = Euro 485.948,40;
- V.P. Euro 84,66 x mq. 11.330 = Euro 959.197,80;
- M.G. Euro 84,66 x mq. 3287 = Euro 278.277,42;
- M.M. Euro 84,66 x mq. 1.117 = Euro 99.644,82;
- L.D. Euro 84,66 x mq. 1585 = Euro 131.146,30.
Con tali somme saranno dovuti gli interessi legali a decorrere dalle date dei decreti di esproprio fino al saldo, cioè dal 14 febbraio 1997 per M.G., M.M. e L.G. e dal 25 marzo 1997, per Z.V. e M. e per V.P., fino al saldo, così rettificandosi la sentenza impugnata.
L'indennità di occupazione deve invece confermarsi così come fissata nel merito, data l'acquiescenza ad essa, che resta autonoma, anche se strettamente connessa a quella di esproprio, (su tale autonomia e i riflessi di essa in sede processuale Cass. 20 agosto 2003 n. 12238); detta indennità quindi è da liquidare nelle misure che seguono, che riproducono quelle già decise nella sentenza della Corte di merito sul punto divenuta definitiva, per le aree occupate di ognuno dei soggetti titolari dei suoli in concreto occupati:
1) per Z.V., Euro 114.093,00;
2) per Z.M., Euro 71.003,80;
3) per V.P. Euro 142.496,20;
4) per M.G., Euro 166.727,40;
5) per M.M. Euro 177.299,70;
6) per L.D., Euro 72.184,10.
Con tali indennità di occupazione saranno da versare anche gli interessi al tasso legale su ogni annualità, dalle singole scadenze di esse al saldo, come già stabilito dalla sentenza di merito.
Il Comune di Benevento deve quindi condannarsi a depositare presso la competente Cassa depositi e Prestiti della Provincia le somme dovute a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione come fissate in questa sede, previa eventuale detrazione di quanto già depositato per gli stessi titoli.
7. L'accoglimento del ricorso principale nei sensi indicati e il rigetto di quello incidentale che ha determinato l'applicazione dello jus superveniens, unitamente al fatto che la fondatezza della domanda degli opponenti si è riconosciuta in applicazione di questo, non applicandosi le norme invocate dagli espropriati, comporta che questi ultimi devono qualificarsi soccombenti in sede di legittimità. In sostanza nè il ricorrente principale nè quelli incidentali possono qualificarsi parte totalmente soccombente o vincitrice nel presente giudizio, e quindi appare equa la integrale compensazione tra loro delle spese del processo, sia nel grado di merito che in quello di legittimità.
Altrettanto è a dire nei rapporti tra l'ente locale ricorrente principale e l'I.A.C.P. controricorrente, tra i quali non si è avuta controversia sia in sede di merito che di legittimità, non essendosi impugnato da nessuna delle parti il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, rilevato dalla Corte d'appello, con conseguente giusta compensazione delle spese di entrambi i gradi tra tali parti.
Infine nulla deve disporsi per le spese sostenute dal ricorrente principale nei confronti degli intimati che non si sono difesi in questa sede.
P.Q.M.La Corte rigetta il primo e terzo motivo e accoglie il secondo motivo del ricorso principale e, decidendo sul ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e in applicazione delle novelle normative sui criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione , provvedendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., determina le indennità di espropriazione e di occupazione con i relativi interessi in favore di ciascuno dei controricorrenti titolari delle aree occupate e espropriate, come in motivazione, ordinando al Comune di Benevento di depositare le somme liquidate per tali titoli presso la Cassa depositi e prestiti, previa detrazione di quanto già eventualmente versato. Compensa interamente le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità tra tutte le parti del processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 4 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2008
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