Espropri: concordamento delle indennità e mancata esecuzione
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T.A.R. Campania, n. 747/2014
Con la sentenza in esame il Tribunale Amministrativo riafferma un principio consolidato ossia che il verbale di concordamento delle indennità, nel quale il privato dichiari la propria disponibilità alla cessione volontaria, non ha il valore di contratto preliminare.
Con la sentenza in esame il Tribunale Amministrativo riafferma un principio consolidato ossia che il verbale di concordamento delle indennità, nel quale il privato dichiari la propria disponibilità alla cessione volontaria, non ha il valore di contratto preliminare.
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Ricorda il Collegio infatti che l'accordo sull'indennità di espropriazione, per effetto dell'accettazione da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, non ha effetto traslativo della proprietà del bene ma si inserisce nel procedimento ablativo come atto negoziale pubblico preliminare alla emanazione del decreto di esproprio o alla stipulazione della cessione volontaria, dai quali solo discende il trasferimento della proprietà dal primo al secondo; in mancanza di tali atti conclusivi del procedimento ablatorio, l'accordo sull'indennità resta pertanto caducato e privo di effetto giuridico. Ne consegue che l’accordo preliminare alla cessione volontaria del cespite espropriando non può essere assimilato alla corrispondente fattispecie civilistica non producendo l’effetto tipico contemplato dall’art. 2932 c.c. che consente al giudice di provvedere, con pronuncia costitutiva, all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo de contrahendo derivante da detto accordo prenegoziale. In altre parole, la posizione giuridica del soggetto espropriando non può essere assimilata a quella di un qualunque contraente preliminare, stante la infungibilità attraverso l’intervento ope judicis in sede sostitutiva della prestazione incombente alla parte pubblica, così come quest’ultima gode di una tutela del tutto peculiare che è assicurata dal ricorso allo strumento autoritativo del decreto di esproprio in caso di rifiuto, questa volta da parte dell’espropriando, a concludere il contratto definitivo di cessione.
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L’Avvocato Laura Peruzzi iscritta all’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, con Studio in Forlì C.so della Repubblica 49, si occupa di vari ambiti tra cui: diritto di famiglia e successioni, diritto ...
Sono un giovane avvocato specializzato nel diritto civile, in particolare nel diritto del lavoro e previdenziale, svolgo la libera professione presso lo Studio Legale Caldarola in Ruvo di Puglia (Ba)....