Il Tar Lombardia è tornato nuovamente sulla questione della inderogabilità dei limiti imposti dall’art. 9 d.m. 1444/68 in materia di distanze tra pareti finestrate. Dopo aver precisato che ogni questione attinente la legittimità del titolo abilitativo edilizio appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ha ribadito l’interpretazione della norma richiamata fatta propria dalla consolidata giurisprudenza: - La distanza di 10 metri prevale su eventuali distanze inferiori eventualmente fissate dalla normativa comunale; - La norma si applica anche tra pareti di cui una sola sia finestrata.