Una società impugna un’ordinanza del Comune con cui le si ingiunge la demolizione di una pensilina realizzata su di un immobile di proprietà della stessa, “allo scopo di migliorare la funzionalità di un complesso commerciale e di garantire l’idonea protezione dagli agenti atmosferici delle operazioni di carico e scarico delle merci”. Il Consiglio di Stato rigetta l’appello confermando due propri precedenti (Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2011, n. 3134 e 31 marzo 2009, n. 1998): ciò che caratterizza una “nuova costruzione”, è rappresentato dal carattere di stabilità e permanenza dell’opera, che sia tale da implicare una modificazione del territorio, come appunto nella specie. Il Collegio richiama anche la nozione di “pertinenza”, che postula non già il provvedimento concessorio, bensì la mera “autorizzazione”. La giurisprudenza amministrativa distingue la nozione amministrativa da quella di cui all’art. 817 c. c., caratterizzata “sia da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale, cioè da un nesso che non consenta, per natura e struttura dell'accessorio, altro che la destinazione della cosa ad un uso pertinenziale durevole; sia dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa cui esso inerisce, per cui soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa”. Ebbene, il Consiglio di Stato ritiene che il manufatto in esame non è definibile come “pertinenza” in quanto misura oltre 180 mq. ed è stabilmente collegato al suolo, comportando una durevole e rilevante trasformazione del territorio. Inoltre per la qualificazione del manufatto, ad opera del giudice amministrativo, non rileva quanto deciso da quello penale, essendo eterogenea la natura dell’illecito.