Il Comune non può rilasciare una concessione edilizia in sanatoria (condono) per una destinazione d’uso che sia differente da quella richiesta. A nulla rileva la concreta utilizzazione a cui sia stato adibito l’immobile abusivo prima del condono stesso. Il Consiglio di Stato è intervenuto, quindi, sulla possibilità o meno al fine dell’ottenimento di una concessione edilizia in sanatoria per una destinazione differente da quella richiesta e risultante dalle opera realizzate. La sanatoria prevista dalla legge del 28 febbraio 1985, n. 47, nello specifico all’articolo 31, ha un carattere generale (salvo per quanto concerne i vincoli di inedificabilità ex art. 33 stessa legge), e , come precedente giurisprudenza sul tema ha già precisato, non può essere esclusa per una destinazione d’uso specifica, salvo la mancanza di oggettiva conformazione strutturale dell’immobile coerente con l’uso per cui è stata avanzata domanda (cfr. sul punto Cons. st., sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5190).