Il Giudice di Palermo ha avuto modo di sottolineare i seguenti principi di diritto . . ."Dette condotte omissive configurano nella specie, come anticipato, sia l'ipotesi del danneggiamento di un bene del patrimonio storico e artistico, di cui all'art. 733 c.p., attesa la ricorrenza della natura di monumento del bene deteriorato (e non un qualsiasi immobile), e contemporaneamente la fattispecie dell'omissione di lavori in edifici che di cui all'art. 677 c.p., essendo presenti gli ulteriori elementi della minaccia di rovina e del pericolo per le persone, incriminati da quest'ultima norma. L'ordinamento nel suo complesso appresta al patrimonio storico e artistico una accentuata tutela conto le azioni dannose, prevedendo poteri-doveri di tutela di altrettanta pregnanza, che ricevono particolari riconoscimento e copertura costituzionale (cfr. tra gli altri gli artt. 838 c.c., l'art. 733, gli artt. 169 e 181 cod. beni culturali, e innanzitutto l'art. 9 Cost.). Danni strutturali, responsabilità esclusiva degli enti tenuti alla conservazione . Va ribadito che nella specie, la puntuale descrizione che la PG operante fa del coacerbo di tipologie di danni, distruzioni e deterioramenti arrecati all'immobile (lesioni strutturali, distruzione della corte e del verde di pertinenza, presenza di accumuli di rifiuti sia nei locali interni che dell'esterno del momento, abusi edilizi cementizi sia all'interno del parco di pertinenza che a ridosso del monumento, presenza di depositi capannoni di tipo industriale) dà contezza del fatto che i danni strutturali dell'immobile, consistenti in lesioni dei muri esterni, in rotture di parti e infiltrazioni, sono dovute alla mancata manutenzione ordinaria, riconducibile direttamente a una responsabilità omissiva gravante in via principale e preminente sull'ente proprietario. In altri termini i danni strutturali, appaiono causati dalla mancata manutenzione ordinaria, e quindi determinati esclusivamente dalla volontà dei responsabili di non provvedere alla conservazione del monumento e alla vigilanza sulle sue condizioni anche statiche, (e nullaffatto da vandalizzazioni o interventi impropri di terzi), ad una volontà di abbandonarlo, fino al punto lasciarlo deteriorare e indecorosamente marcire.. . . . ..