Il Tribunale di Agrigento, in sede di riesame proposto avverso la misura di sequestro preventivo, ha di recente avuto modo di delineare i termini dell'annosa questione relativa al computo del termine di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva di cui all'art.30 e 44 lett. c) del D.P.R. 380/2001, facendo proprie le tesi difensive dell'Avv. Giuseppe Giudice esposte sulla base di alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione Il Tribunale, pronunciandosi sul ricorso proposto avverso un provvedimento di sequestro che ha coinvolto numerosi immobili siti all'interno della famosa località turistica di Cala-Creta nel Comune di Lampedusa, ha precisato “possono essere ascritte a tutti i partecipi della lottizzazione le condotte poste in essere anche da terzi che danno corso a interventi di urbanizzazione realizzati nell’interesse generale dei lotti, quali la realizzazione o il potenziamento di strade, fognature, altri servizi”. Qualora, invece, si tratti di interventi effettuati da terzi su lotti distinti da quello dell’indagato, occorre distinguere la posizione di coloro che hanno dato corso alla lottizzazione (venditore-lottizzatore) e quella di coloro che hanno partecipato come acquirenti di specifici lotti. Sul punto, nelle predette pronunce la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Mentre per i primi sussistono profili di responsabilità che discendono dalle condotte poste in essere dai singoli acquirenti, così che la permanenza del reato per il venditore-lottizzatore cessa solo col cessare delle ultime condotte altrui o con il verificarsi di interventi esterni che incidono sul reato (sequestro preventivo; intervento dell’ente territoriale competente), per i secondi, che non hanno dato causa alla lottizzazione nei termini fissati dall’art. 41 c.p., occorrerà di regola guardare alle condotte poste in essere dal singolo acquirente con riferimento al proprio lotto”. In altre parole, l’acquirente risponde solo dell’attività illecita da lui posta in essere e non anche della successiva protrazione della commissione del reato da parte dell’autore della lottizzazione nei confronti di altri soggetti, poiché “la permanenza del fatto illecito per l’acquirente dell’immobile cessa o con l’atto di acquisto, se ad esso non fa seguito alcuna attività edificatoria, ovvero con il completamento dell'attività edificatoria da lui posta in essere sul lotto di terreno o sull’immobile acquistato”