La convenzione urbanistica che prevede il trasferimento di alcune aree non si pone in termini gerarchici e di prevalenza rispetto all'atto notarile con cui viene effettuata la cessione, né può dirsi che l’eventuale contrasto della convenzione con un atto successivo e strutturalmente autonomo, quale l’atto di cessione, possa risolversi nell’inefficacia del secondo o nella sua disapplicazione.