La discrezionalità tecnica può essere sindacata dal G.A. eventualmente con il ricorso all’ausilio di un consulente tecnico, ma comunque nei limiti della verifica dell’iter logico argomentativo seguito dagli organi tecnici dell’Amministrazione.
Tar Campania, Napoli, sez. IV, 14 novembre 2011, n. 5343
Avv. Daniele Majori
di Roma, RM
Letto 1020 volte dal 01/12/2011
«[I]l Collegio osserva le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza in ordine alla tutela dei valori storico-artistici sono caratterizzati da una ampia sfera di discrezionalità amministrativa vertendo su criteri che, per quanto ancorati a parametri tecnici, danno luogo a giudizi connotati da un inevitabile margine di opinabilità. In tale ambito il Collegio aderisce a quell’orientamento secondo cui la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione differisce da quella amministrativa ed, ancor di più, dalla sfera del merito amministrativo, potendo essere sindacata dal giudice amministrativo eventualmente con il ricorso all’ausilio di un consulente tecnico, oggi consentito dall’armamentario degli strumenti istruttori previsto nel codice del processo amministrativo (sindacato cosiddetto “intrinseco”). In ogni caso, il medesimo Collegio ritiene che detto sindacato sulla discrezionalità tecnica debba essere riconosciuto nella forma cosiddetta “debole”, ossia debba arrestarsi alla verifica da parte del giudice (anche con l’ausilio del consulente tecnico) dell’iter logico argomentativo seguito dagli organi tecnici dell’Amministrazione, anche mediante la verifica del corretto uso delle norme tecniche, ma non possa giungere sino a sostituire al giudizio tecnico (per sua natura opinabile) dell’amministrazione, quello (altrettanto opinabile) del giudice. In questo contesto al giudice amministrativo è affidato il sindacato su eventuali travisamenti dei fatti, così come sull’esistenza di illogicità ed incongruenze nelle valutazioni effettuate dall’Amministrazione, anche in riferimento alle valutazioni di tipo tecnico. Ove però non si rilevino tali travisamenti o incongruità nella formulazione del giudizio tecnico, il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione in tale valutazione e, men che meno, può sostituirsi, in tale ottica, nella formulazione dei giudizi dei valori artistici o storici dei beni e del grado di gravità di pregiudizio a tali valori». Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 38 articoli dell'avvocato
Daniele Majori
-
E’ necessaria la querela di falso per contestare il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del comune...
Letto 1550 volte dal 16/02/2012
-
L’Amministrazione comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi prima di aver definito, con pron...
Letto 864 volte dal 30/01/2012
-
Al proprietario del fondo vicino a quello sul quale sono state realizzate nuove opere va riconosciuto il diritto di acce...
Letto 712 volte dal 26/01/2012
-
E’ astrattamente possibile che gli atti di un procedimento espropriativo siano automaticamente caducati per effetto dell...
Letto 437 volte dal 19/01/2012
-
Il Tar Lombardia ricostruisce il regime di impugnazione giurisdizionale della denuncia di inizio attività (e della segna...
Letto 842 volte dal 13/12/2011