La minaccia di far valere il proprio diritto di voto contro l'approvazione del bilancio può costiture causa di annullabilità del contratto di vendita delle azioni quando è diretto a conseguire vantaggi ingiusti: ma tali non sono i vantaggi perseguiti dal venditore per il solo fatto di non essere funzionali all'interesse sociale. E' quindi legittimo far dipendere la scelta tra il votare a favore o contro il bilancio dalla prospettiva di dismissione delle azioni, che non è elemento estraneo ed esorbitante rispetto alle opzioni intrinseche all'esercizio di voto. L'intrinseco rapporto tra titolarità della partecipazione ed esercizio del controllo sulla gestione vale dunque ad escludere l'estraneità del vantaggio perseguito al diritto fatto valere e la sua abnormità, e con ciò la sua ingiustizia. E sono estranei alla fattispecie di causa, vertente sull'annullabilità per violenza morale del contratto della cui esecuzione si discute, i richiami alle disposizioni sull'obbligo di comportamento in buona fede del creditore e del debitore e nell'esecuzione del contratto medesimo.