Su affido e mantenimento dei figli decide il Giudice del divorzio, nonostante la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (pronunciata nel corso del giudizio di divorzio)
Cassazione Civile I sezione 14 luglio 2011 n.15558
Avv. Maria Martignetti
di Roma, RM
Letto 7389 volte dal 16/07/2011
Una vittoria del nostro Studio. La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con sentenza del 14 Luglio 2011 n. 15558, ha stabilito che la delibazione della sentenza ecclesiastica non impedisce l'adozione da parte del Giudice del divorzio dei provvedimenti su affido e mantenimento del figlio minore, valutandone gli interessi morali e materiali. La vicenda in esame. Il Tribunale di Roma, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato secondo il rito concordatario, disponeva a carico del padre un contributo mensile di 3.500,00 euro per il mantenimento del figlio, oltre al concorso per il 50% delle spese mediche, scolastiche sportive. Avverso detta decisione il padre si rivolgeva alla Corte d'appello Capitolina Quest'ultima dichiarava la cessazione della materia del contendere, revocando tutti i provvedimenti contenuti nella sentenza impugnata, in considerazione del fatto che, nelle more, era stata dichiarata efficace nello Stato italiano la pronuncia dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, passata in giudicato prima della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La madre ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle disposizioni del giudice di primo grado riguardanti l'affidamento ed il mantenimento del figlio. Secondo la prima sezione Civile della Corte di Cassazione, sentenza n. 15558, del 14 luglio 2011: - la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio fa sì venir meno la materia del contendere in ordine ad una causa di separazione o di divorzio, sul presupposto che la sentenza ecclesiastica aveva deciso su di una questione, quale la validità del vincolo, riservata alla giurisdizione ecclesiastica e sulla quale il giudice dello Stato non potesse pronunziare neanche incidenter tantum; ma con l'unico limite del contenzioso relativo all'affido e al mantenimento per i figli (che non viene meno a seguito della sentenza ecclesiastica); e ciò in applicazione della disciplina dell'art. 129 comma 2, c.c., secondo cui, in caso di nullità del matrimonio, si applica, per i provvedimenti nei confronti dei figli, l'art. 155 c.c. (la legge di riforma del diritto di famiglia, n. 151 del 1975, ha infatti attribuito al giudice il potere di rivedere in ogni tempo la misura e le modalità del contributo degli ex coniugi per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, anche dopo la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio). - Ne consegue che, resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o di separazione dei coniugi), per un verso non viene meno il potere-dovere del giudice del divorzio di adottare i provvedimenti riguardo ai figli; per altro verso, rimane ferma la possibilità per i coniugi di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità del contributo. La causa torna quindi alla Corte di Appello, giudice del rinvio.
Svolgimento del processo
Con sentenza 3 marzo 2008 il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato secondo il rito concordatario, tra … e …; disponendo a carico di quest'ultimo un contributo mensile di Euro 3500,00 per il mantenimento del figlio, oltre al concorso per il 50% delle spese mediche, scolastiche sportive. Con compensazione delle spese di giudizio. Sul successivo gravame del …, la Corte d'appello di Roma, con sentenza 30 settembre 2009, ritenuto che nelle more era stata dichiarata efficace nello Stato italiano, con sentenza 4 ottobre 2007 della Corte d'appello di Firenze, la pronunzia dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario - emessa in data 2 marzo 2005 dal Tribunale ecclesiastico regionale del Lazio, ratificata dal Tribunale apostolico dalla Rota romana e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica - passata in giudicato prima della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarava la cessazione della materia del contendere; revocando tutti i provvedimenti contenuti nella sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Motivava che le questioni dell'affidamento della prole e del suo mantenimento non erano ormai suscettibili di scrutinio nell'ambito del giudizio di divorzio e trovavano la loro regolamentazione nella precedente sentenza irrevocabile di separazione personale emessa dal Tribunale di Roma il 12 aprile 2000: regolamentazione, suscettibile di eventuale modifica ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civile.
Avverso la sentenza, notificata il 31 ottobre 2009, la signora …. proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, notificato il 28 dicembre 2009 ed ulteriormente illustrato con successiva memoria.
Resisteva con controricorso il .. .
All'udienza del 24 maggio 2011 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione nella ritenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle disposizioni del giudice di primo grado riguardanti l'affidamento ed il mantenimento del figlio.
Il motivo è fondato.
Sulla questione degli effetti che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario produce, una volta divenuta efficace nell'ordinamento italiano, e sui poteri del giudice del divorzio (o della separazione) chiamato ad emettere provvedimenti nei confronti dei figli degli ex-coniugi, questa Corte ha già avuto modo più volte di pronunziarsi, a partire dalla sentenza 11 ottobre 1983 n. 5887; statuendo, che dopo la pronuncia di nullità si producono ugualmente gli effetti del matrimonio valido (art. 128, secondo e quarto comma, cod. civ.) rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio e non si modifica, sostanzialmente, il regime giuridico per quanto concerne i provvedimenti che il giudice adotta nei loro riguardi, poiché l'art. 129, secondo comma, cod. civ. richiama espressamente il successivo art. 155 cod. civile.
L'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio) - tuttora in vigore, anche a seguito dell'Accordo del 1984 di modifica del Concordato lateranense del 1929 (Corte cost. 8 maggio 2001, n. 329; Cass., sez. 1, 9 marzo 1995, n. 2728) - richiama, infatti, per il caso in cui venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, la disciplina del matrimonio putativo. Ciò, tramite il rinvio originariamente all'art. 116 cod. civile; quindi, all'art. 128 cod. civ. del 1942; ed infine, dopo la riforma del diritto di famiglia, alla disciplina contenuta negli artt. 128, 129 e 129-bis cod. civile.
Ne consegue che, resa esecutiva la sentenza della giurisdizione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, in pendenza della causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio (o di separazione dei coniugi), per un verso non viene meno il potere-dovere del giudice di adottare i provvedimenti riguardo ai figli (tra i quali quelli relativi alle modalità e alla misura del contributo al mantenimento: Cass., sez. 1, 2 febbraio 1989, n. 649); per altro verso, rimane ferma la possibilità per i coniugi di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità del contributo (art. 155, ultimo comma c.c..
Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, l'efficacia della predetta sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, intervenuta nel corso del giudizio di divorzio, pendente in grado di appello, non determina, quindi, la cessazione della materia del contendere per quanto concerne i provvedimenti che detto giudice è chiamato ad adottare nell'interesse dei figli minori, essendo tale potere rimesso al medesimo giudice, certamente in grado di valutare nel modo più penetrante l'interesse morale e materiale della prole. Da ciò il perdurare del potere di detto giudice, anche dopo la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, di adottare o di rivedere, le disposizioni concernenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli e, specificatamente, anche il loro affidamento all'uno o all'altro dei genitori, ai sensi degli art. 129, secondo comma e 155 C.C. (Cass., sez. 1 2 febbraio 1989, n. 649; Cass., sez. 3, 6 agosto 2004 n. 15165).
L'accoglimento del primo motivo determina la cassazione della sentenza, assorbite le residue censura.
La causa deve essere dunque rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spesa della fase di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo assorbiti i residui, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d'appello di Roma, in una diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 23 articoli dell'avvocato
Maria Martignetti
-
Anche i conviventi hanno diritto al risarcimento del danno per violazione degli obblighi familiari e, quindi, al patroci...
Letto 377 volte dal 20/07/2013
-
Perde il diritto all'affidamento congiunto il padre che distrugge la figura della madre agli occhi dei figli
Letto 876 volte dal 09/03/2013
-
- il locatore ha diritto al risarcimento del danno da ritardato rilascio dell'immobile locato ad uso abitativo solo pro...
Letto 806 volte dal 24/02/2013
-
Mediazione atipica e tutela del consumatore: si alla provvigione in favore del mediatore (una vittoria del nostro Studio...
Letto 2615 volte dal 22/02/2013
-
La Corte Europea dei diritti dell'uomo condannata l'Italia perché non garantisce il diritto di visita di un padre al fig...
Letto 606 volte dal 03/02/2013