La Cassazione interpreta rigorosamente l’art. 122 c.c. e nega alla moglie l’annullamento del matrimonio richiesto a seguito del comportamento violento e prevaricatore del marito, che dopo il matrimonio le aveva imposto rapporti sessuali “innaturali” e contro la sua volontà. L’art. 122 c.c. consente di impugnare il matrimonio per errore sulle qualità ritenute essenziali del coniuge, quando l’errore riguardi l’esistenza di una malattia fisica o psichica o un’anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita coniugale. (da altalex)