L'efficacia della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, intervenuta nel corso del giudizio di divorzio, pendente in grado di appello, non determina la cessazione della materia del contendere per quanto concerne i provvedimenti che detto giudice è chiamato ad adottare nell'interesse dei figli minori essendo tale potere rimesso al medesimo giudice certamente in grado di valutare nel modo più penetrante l'interesse morale e materiale della prole. Da ciò il perdurare del potere del detto giudice, anche dopo la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, di adottare o di rivedere le disposizioni concernenti il mantenimento l'istruzione e l'educazione dei figli e, specificamente, anche il loro affidamento all'uno o all'altro dei genitori.