Responsabilità sanitaria, contratto di spedalità e obblighi di protezione
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.02.2012 n° 1620
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 680 volte dal 04/07/2012
La responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul "contatto sociale", ha natura contrattuale. Lo ha ribadito dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza 3 febbraio 2012, n. 1620, richiamando i principi di diritto affermati nelle SS.UU. 577/2008. Precisano i giudici di legittimità che tale con il contratto, qualificato dai servizi fondamentali e meritevoli di tutela che la struttura sanitaria eroga nel nostro ordinamento, sorge in capo alla struttura stessa una prestazione di assistenza sanitaria che, oltre alla prestazione medica, ingloba al suo interno una serie di obblighi accessori e di protezione.
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