Cass. civ. Sez. III Sent., 08/10/2007, n. 20985 DANNI IN MATERIA CIV. E PEN. Danno in genere RESPONSABILITA' CIVILE Prodotti difettosi Il comma 1 dell'art. 8, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, va interpretato nel senso che il danneggiato deve provare (oltre al danno ed alla connessione causale) che l'uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto ai sensi di cui all'art. 5, D.P.R. n. 224/1988. Spetta invece al produttore provare (ex artt. 6 ed 8, D.P.R. n. 224/1988) che è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. (Fattispecie relativa alla rottura di una protesi mammaria). Cass. civ. Sez. III Sent., 08/10/2007, n. 20985 PARTI IN CAUSA D.B. c. M. Corporation e altri FONTI Resp. civ., 2007, 12, 1014 nota di TUOZZO RIFERIMENTI NORMATIVI DPR 24/05/1988, n. 224, art. 8 DPR 24/05/1988, n. 224, art. 5 DPR 24/05/1988, n. 224, art. 6 SalvaArchiviaStampaAnnotaTorna ai risultatiNuova ricercaRisultato successivoCopyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.