L’associazione tra professionisti, composta anche da due soli avvocati, esclude la personalità del rapporto d’opera professionale. Il credito professionale non può assurgere a rango di privilegiato; cosa, invece, ammissibile nel caso in cui si concretizzi la cessione del credito dal singolo avvocato alla struttura dello studio associato. Breve ma “intensa” la pronuncia 8 settembre 2011, n. 18455 della Suprema Corte di Cassazione.