Secondo la Suprema Corte (105/2011), quand'anche dalle scritture contabili risulti il pagamento di un debito, in assenza di ulteriori elementi di prova circa l'effettivo adempimento dell'obbligazione, non è soddisfatto l'onere probatorio in capo al debitore relativamente ai fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto del creditore. Le scritture contabili, infatti, anche se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte e che intenda utilizzarle come mezzi di prova, in assenza di qualsiasi altro mezzo di prova circa l'avvenuto pagamento.