La Consob ,la quale non svolge la sua funzione di ente pubblico di garanzia di controllo e vigilanza sul mercato dei valori mobiliari e sulla raccolta finanziaria del risparmio, è tenuta al risarcimento del danno cagionato da tale mancato controllo in applicazione del principio generale del neminem laedere,di è tenuta a subire le conseguenze stabilite dallo art. 2043 c.c. atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario.