L'orientamento della Cassazione in relazione al sequestro conservativo
Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 6 luglio – 3 settembre 2007, n. 18536
Avv. Daniela Nicoletta Marinelli
di Putignano, BA
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Quando il sequestro conservativo non si converte in pignoramento, cessa l’effetto cautelare e viene meno anche il vincolo esecutivo impresso sul bene. Svolgimento del processo l. La srl la P. nel 1991, con decreto del presidente del tribunale di Torino, ottenne il sequestro conservativo dei beni mobili di Bruno C. e della Società B. ‘81 a tutela di un suo credito. Il decreto fu trascritto su un’autovettura di proprietà del C. ed il sequestro fu convalidato
Svolgimento del processo l. La srl la P. nel 1991, con decreto del presidente del tribunale di Torino, ottenne il sequestro conservativo dei beni mobili di Bruno C. e della Società B. ‘81 a tutela di un suo credito. Il decreto fu trascritto su un’autovettura di proprietà del C. ed il sequestro fu convalidato con sentenza del 7 marzo 1996, la quale condannò la Società a pagare alla creditrice la somma di lire 500 milioni a titolo di provvisionale sul maggior danno da determinarsi in separato giudizio. 2. Antonio N. , con ricorso del 15 settembre 1998, premesso che il sequestro si era convertito in pignoramento, ha chiesto al pretore di Torino di dichiarare l’inefficacia del sequestro conservativo, giustificando la richiesta con il fatto di essere possessore dell’autovettura in forza di procura speciale irrevocabile a vendere a lui rilasciata da Giovanni C. 3. La domanda è stata dichiarata inammissibile dal tribunale di Torino e la decisione, impugnata dal N. , è stata confermata dalla Corte di appello di quella città con sentenza del 12 giugno 2002. La Corte di appello ha condiviso le ragioni del primo giudice, secondo il quale il procedimento instaurato dal N. non risulta contemplato dal nostro codice di procedura civile. E comunque, nel silenzio della legge, doveva iniziarsi con citazione e nel rispetto dei termini a comparire non rispettati. 4. Antonio N. ha proposto ricorso per cassazione.
Gli intimati srl la P. , in liquidazione coatta amministrativa, e il fallimento di Bruno C. non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione l. Antonio N. , con il primo motivo del ricorso, si riferisce al punto della decisione in cui la Corte di appello ha dichiarato che il procedimento non è contemplato dall’ordinamento, censura di errata applicazione dell’art. 686 cod. proc. civ. Egli sostiene che ai sensi dell’art. 686 cod. proc. civ. la conversione del sequestro conservativo in pignoramento avviene nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva e che non è necessario attendere il compimento di altre formalità. 1.1. Il sequestro conservativo svolge la funzione di assicurare beni determinati all’azione esecutiva per il tempo in cui il creditore potrà esercitarla; ciò avviene mediante l’anticipazione al momento dell’attuazione del sequestro di affetti analoghi a quelli svolti dal pignoramento (art. 2906, primo comma, cod. civ.). L’art. 686 cod. proc. civ. dispone che il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza esecutiva di condanna. L’art. 156 disp. att. dello stesso codice stabilisce ancora che il sequestrante che ha ottenuto la sentenza esecutiva di condanna prima indicata deve depositarne copia nella cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione e deve procedere alle notificazioni ai creditori iscritti.
Le due norme sono state già interpretate nel senso: che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera automaticamente nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, che il processo esecutivo inizia in questo momento, che l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 delle disposizioni di attuazione al codice di rito è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere in un termine perentorio, la cui inosservanza comporta l’inefficacia del pignoramento: Cass. 6 maggio 2004, n. 8615. Ciò vuol dire:
a) che gli effetti del sequestro conservativo, con la conversione in pignoramento, divengono attuali sempre che il pignoramento non divenga poi inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all’art. 156 disp. att. citato;
b) che l’inefficacia del pignoramento, nel quale si è convertito il sequestro, opera di diritto, ma deve essere eccepita dal debitore esecutato, prima di ogni altra difesa (artt. 630 e 562 cod. proc. civ.), nell’ambito del processo esecutivo promosso dal creditore procedente. 1.2. Il problema posto dal motivo è se la dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo, convertito in pignoramento, può essere chiesta da soggetto diverso dal debitore esecutato. 1.3. Nella specie, Antonio N. sostiene che la dichiarazione di inefficacia del sequestro deve essere resa dal giudice dell’esecuzione su istanza di chiunque vi abbia interesse.
La risposta all’interrogativo è negativa. 2. Quando il sequestro conservativo non si converte in pignoramento, cessa l’effetto cautelare e viene meno anche il vincolo esecutivo impresso sul bene.
Con riferimento a questa evenienza, non si vede come un soggetto estraneo alla procedura esecutiva, perché non debitore né assoggettato all’esecuzione secondo le disposizioni contenute nell’art. 602 cod. proc. civ., possa chiedere al giudice dell’esecuzione di dichiarare inefficace un pignoramento, allegando l’inefficacia di un precedente sequestro, dal quale il pignoramento trae origine. Potrebbe farlo, se il creditore procedente, avvalendosi della sentenza di condanna come titolo esecutivo, iniziasse una azione esecutiva contro di lui oppure in una sede diversa con azione dichiarativa.
Solo in questo caso, infatti, egli avrebbe interesse ad un accertamento negativo della pretesa esecutiva.
Queste condizioni non ricorrono nella fattispecie oggetto di questo giudizio.
In questo senso il primo motivo del ricorso è rigettato. 3. Le conclusioni raggiunte non consentono l’esame del secondo motivo del ricorso, rivolto contro il punto della decisione nel quale la Corte di appello ha dichiarato che in primo grado non erano stati rispettati i termini a comparire. 4. Il ricorso, in conclusione, è rigettato. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva. PQM La Corte rigetta il ricorso.
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