In caso di espropriazione immobiliare su bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati sia al terzo proprietario del bene sia al debitore
Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 29 settembre 2007, n. 20580
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente Dott. FICO Nino - Consigliere Dott. CALABRESE Donato - Consigliere Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ST. DI. LO. s.a.s. di DI. LO. PI., persona del socio a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente
Dott. FICO Nino - Consigliere
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST. DI. LO. s.a.s. di DI. LO. PI., persona del socio accomandatario legale rappresentante pro tempore Dott. Di. Lo. Pi., elettivamente domiciliata a ROMA PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato CAVALIERE RAFFAELE, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IG. GA.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 302/03 del Tribunale di VITERBO, decisa e depositata il 26/02/03; RG. 199/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/07 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato RAFFAELE CAVALIERE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del 4 motivo, e per l'accoglimento p.q.r. dei restanti motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo e' esposto come segue.
"Con ricorso depositato in data 29.7.2002 ai sensi dell'articolo 617 c.p.c. IG. Ga. ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento immobiliare in rettifica notificatole in data 24.7.2002 ad istanza dello St. di. Lo. s.a.s. di Di. Lo. Pi.; sostenendo essere tale atto inficiato da nullita' assoluta ed insanabile in quanto notificato in totale assenza di notificazione del prodomico atto di precetto nonche' dei titoli esecutivi.
Disposta la comparizione delle parti l'opposta soc. St. di. Lo. s.a.s. si e' costituita per la avversa opposizione sostenendo che il pignoramento in rettifica non e' un nuovo autonomo pignoramento che dia luogo ad una nuova procedura esecutiva, quanto piuttosto un atto teso a rendere corretto un precedente pignoramento affetto da irregolarita' formali in conseguenza dell'errore materiale nell'indicazione di due particelle del compendio immobiliare sottoposto a pignoramento. Iscritta la causa sul ruolo del contenzioso e fatta discutere oralmente la causa si e' proceduto ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. con decisione letta all'odierna udienza ...".
Con sentenza decisa e depositata il 26.2.2003 il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, - dichiarava nullo l'atto di pignoramento in rettifica notificato ad Ig. Ga. in data 24.7.2002 su istanza dello St. di. Lo. s.a.s. di Di. Lo. Pi.; - ordinava la cancellazione della trascrizione del pignoramento medesimo effettuata in data 5.08.2002 al n. 11601 di reg. gen. e al n. 9256 di reg. particolo della Conservatoria dei RR.II. Di Viterbo, esonerando il Conservatore da ogni sua responsabilita' in merito; compensava le spese del giudizio.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione lo ST. DI. LO. s.a.s. di Di. Lo. Pi..
La controparte non ha svolto attivita' difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminato anzitutto il quarto motivo di ricorso in quanto concerne l'integrita' del contraddittorio.
Con detto quarto motivo il ricorrente denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI articoli 101 e 102 c.p.c. IN RELAZIONE all'articolo 360 c.p.c., n. 4 e articolo 132 c.p.c., n. 4 ed all'articolo 111 Cost." esponendo censure che vanno sintetizzate nel modo seguente. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nelle cause di opposizione agli atti esecutivi sono litisconsorti necessari tutti i soggetti indicati nell'articolo 485 c.p.c., comma 1, e quindi il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore, eventualmente il terzo assoggettato all'esecuzione e gli altri interessati. Nella specie, e' pacifico in causa che debitore era ed e' il Sig. Ga. Ru. Ro. (stranamente anche nell'ordinanza 16/12/2002 si parla invece di pignoramento "incardinato in danno della debitrice"), che aveva rilasciato le cambiali ipotecarie in favore dello St. Di. Lo. s.a.s. di Di. Lo. Pi., che ha agito esecutivamente sui beni immobili sui quali era stata iscritta l'ipoteca a favore dello stesso St. Di. Lo. s.a.s. (v. atto di pignoramento immobiliare notificato il 31/5/1993 a Ig.Ga. ed il 15/6/1993 a Ga. Ru. Ro., nonche' il pignoramento in rettifica notificato il 24/7/2002 sia a Ig.Ga. che al Ga.. Inoltre nella procedura esecutiva n. 143/1993 erano intervenuti i seguenti creditori: S.p.A. CO. Co. Fi. Im. Ar. e. Bo., con sede in (OMESSO); SE. DE. RI. DE. TR. (S. S.p.A. Concessione di (OMESSO) n. 125), con sede in (OMESSO); UN. IT. S.p.A., con sede in (OMESSO); Sa. Se. e la PO. s.r.l.; SA. S.p.A., con sede in (OMESSO); UN. IT. S.p.A., con sede in (OMESSO); AR. ME. S.p.A., con sede in (OMESSO); BA. DI. RO. S.p.A., con sede in (OMESSO).
Il motivo e' privo di pregio. Infatti dallo stesso assunto della parte ricorrente (e comunque dagli atti) si evince che in seguito al primo pignoramento si e' istaurato un processo esecutivo ed in seguito al secondo pignoramento un ulteriore processo esecutivo; per stabilire l'integrita' o meno del contraddittorio occorre dunque far riferimento al secondo processo d'esecuzione; e con riferimento a questo gli unici litisconsorti della causa in questione di opposizione agli atti esecutivi sono il creditore procedente ed il soggetto assoggettato all'esecuzione, Ig.Ga., terzo datore di ipoteca; che e' - va sottolineato - l'unico legittimato passivo all'esecuzione (va infatti ribadito il seguente principio di diritto: "Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare e un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. civ., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiche' il secondo e tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento. Una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, pero', il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione: pertanto, ai sensi dell'articolo 604 c.p.c., solo a quest'ultimo dev'essere notificato l'atto di pignoramento"; Cass. Sentenza n. 4369 del 02/10/1978). Non sono invece litisconsorti i creditori intervenuti nel primo processo di esecuzione; e che non sono intervenuti nel secondo, a quanto appare emergere dallo stesso assunto della parte ricorrente. Ne' puo' ritenersi (nel caso in questione) litisconsorte necessario Ga. Ru. Ro. (debitore che non e', come gia' esposto, legittimato passivo all'espropriazione), dato che la fattispecie riguarda (non una opposizione all'esecuzione, ma) una opposizione ex articolo 617 c.p.c. (concernente l'esattezza o meno dell'identificazione dei beni oggetto dell'espropriazione in quanto oggetto dell'ipoteca concessa da costei) relativa ad un atto (pignoramento) non destinato ad essere compiuto nei suoi confronti (ma che doveva invece essere notificato solo a Ig.Ga.).
I primi tre motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE degli articoli 132 c.p.c., comma 2, n. 4 articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 112 c.p.c., articolo 115 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 4, IN RELAZIONE all'articolo 111 Cost. ed all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e 4" esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. Nella sentenza impugnata si da atto in linea di fatto della circostanza che viene definita "assolutamente incontroversa" dell'esistenza nell'atto di pignoramento immobiliare notificato alla Ig. il 31/5/1993, della inesatta indicazione delle particelle catastali n. (OMESSO) e (OMESSO) del foglio (OMESSO), ed al riguardo nella stessa sentenza si osserva che "nel corso del primo procedimento esecutivo e' stato accertato, anche a mezzo di C.Testo Unico che, sebbene l'atto di pignoramento avesse descritto compiutamente l'intero immobile staggito consistente in un fabbricato sito in (OMESSO) composto da dieci vani con adiacente capannone di mq 200 circa e annesso terreno di mq. 55.000 circa) esso presentava delle inesattezze riguardanti i dati di identificazione catastale relativi alle particelle n. (OMESSO) e (OMESSO) del foglio (OMESSO) (indicate erroneamente come particelle n. 59 e 288), motivo per il quale si era poi proceduto al secondo pignoramento qualificato come in rettifica". Il Tribunale di Viterbo da quindi atto esplicitamente che queste inesattezze contenute nell'atto di pignoramento, considerato che il compendio immobiliare staggito era stato compiutamente descritto nello stesso atto, non potevano ingenerare incertezza nell'uomo comune nell'individuazione del bene. Del tutto incomprensibilmente, pero', il Tribunale passa poi ad affrontare il diverso problema (cui e' dedicata quasi l'intera motivazione della sentenza) delle conseguenze e degli effetti della inesatta indicazione delle particelle catastali suddette nella nota di trascrizione del pignoramento immobiliare. Infatti, lo stesso Tribunale ha tra l'altro affermato che "nel caso in esame, l'inesattezza contenuta nella nota di trascrizione del pignoramento non possa essere superata con apprezzabile grado di certezza e senza ingenerare seri dubbi, in un uomo dotato di media capacita' nello svolgimento dei propri affari". Senonche', in ordine a tale affermazione ("inesattezza contenuta nella nota di trascrizione del pignoramento"), nella sentenza impugnata non c'e' alcuna motivazione. Del tutto irrilevante e' il generico accenno della sentenza impugnata al fatto che tali inesattezze contenute nell'atto di pignoramento "si sono riflesse nella nota di trascrizione"; una tale affermazione avrebbe potuto avere un senso solo se la stessa inesatta indicazione delle due particelle predette contenuta nell'atto di pignoramento, fosse stata riportata nella successiva nota di trascrizione, ma di tale circostanza non c'e' alcun cenno in sentenza; e c'e' da dire anzi che agli atti del giudizio era stata acquisita l'Ordinanza in data 20/6/2001 con la quale il G.E. (che e' poi lo stesso Giudice che ha pronunciato la sentenza ora impugnata) aveva dato atto esplicitamente che "l'atto di pignoramento notificato alla debitrice esecutata (recte al terzo proprietario del bene assoggettato all'esecuzione) ha indicato due particelle errate (la n. 288 e la n. 59) mentre nella successiva trascrizione si sono indicate le due particelle corrette (come esposto dal nominato C.Testo Unico) ".
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI articoli 555 e 156 c.p.c. nonche' degli articoli 2839, 2841, 2659 e 2665 c.c., IN RELAZIONE all'articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., n. 4, e articolo 360 c.p.c., n. 3 e 4 - TOTALE DIFETTO DI MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA E TOTALE OMESSO ESAME DELLE RISULTANZE DEGLI ATTI SU TALI PUNTI (articolo 360 c.p.c., n. 5) " esponendo doglianze che vanno riassunte nel modo seguente. L'assunto del primo Giudice relativo alla natura costitutiva della trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare, e' ritenuto erroneo dalla Corte di Cassazione che ha piu' volte avuto occasione di attribuire a tale trascrizione la sola funzione dell'efficacia dichiarativa verso terzi. Nella fattispecie in esame, non ricorreva certamente incertezza nell'individuazione dei beni pignorati. Infatti, come ha riconosciuto lo stesso primo Giudice, l'inesatta indicazione delle particelle catastali nn. 53 e 283 (indicate come particelle nn. 59 e 288), contenuta nell'atto di pignoramento notificato il 31/5/1993 (e peraltro solo in una parte di esso), considerato che nello stesso atto l'intero compendio pignorato era stato descritto compiutamente, non poteva determinare incertezza per l'uomo medio sull'identita' dei beni pignorati, stante la corretta esposizione degli immobili dal punto di vista descrittivo. A maggior ragione, nessuna incertezza poteva sussistere nell'identificazione dei beni pignorati per quanto riguarda la nota di trascrizione dello stesso pignoramento immobiliare, nella quale le particelle catastali relative a tutti i beni pignorati, ivi comprese le due particelle nn. 53 e 283, erano state indicate correttamente. E nella specie non si poteva certo dire che l'atto non avesse raggiunto lo scopo.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO DEGLI articoli 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 360 c.p.c., n. 4., NONCHE' DEGLI articoli 2839 e 2841 c.c. e articoli 2659 e 2665 c.c., NONCHE' DEGLI articoli 479 e segg. c.p.c., IN RELAZIONE all'articolo 111 Cost. ED all'articolo 360 c.p.c., n. 3 e 4 - DIFETTO TOTALE E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA (articolo 360 c.p.c., n. 5) " esponendo doglianze che vanno riassunte come segue. Il primo Giudice, sulla base della ritenuta nullita' della nota di trascrizione del pignoramento, comportante a suo avviso la nullita' dell'atto di pignoramento, ha osservato che tale nullita' potrebbe essere sanata dal creditore soltanto procedendo ad un nuovo pignoramento preceduto dalla notifica del precetto e del titolo esecutivo. Tale tesi e' viziata sul piano giuridico e logico. Infatti, nel caso nostro, non c'era alcuna nullita' da sanare. Venendo poi alla asserita necessita' che venisse previamente notificato l'atto di precetto e dei titoli, nessuno aveva sollevato questioni o contestazioni sulla validita' ed efficacia dell'atto di precetto.
Le doglianze in esame vanno accolte per quanto di ragione.
E' esatto che l'intero ragionamento del Giudice sembra poggiare sull'affermazione in fatto secondo cui le medesime inesattezze (suddette) contenute nell'atto di pignoramento sono contenute anche nella nota di trascrizione; ed e' vero che tale assunto e' esposto in modo del tutto apodittico.
Si e' dunque di fronte ad una omessa motivazione su un punto dell'iter argomentativo che (in base a come e' strutturato lo stesso iter) appare costituire (direttamente od indirettamente) la base di tutte le altre argomentazioni; detta omissione inficia quindi anche queste ultime, rendendo apparente l'intera motivazione.
L'accoglimento delle doglianze in questione comporta che le altre debbono ritenersi assorbite.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizione.
A detto Giudice del rinvio va rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Viterbo in diversa composizione.
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