Il termine di opposizione decorre dal momento della conoscenza legale dei singoli atti
Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, sentenza 19 gennaio 2007 – 22 gennaio 2008, n. 1269
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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Svolgimento del processo Con ricorso del 5.7.1999 al Tribunale di Pescara Nicola A. , premesso di essere parte in un giudizio di divisione immobiliare pendente dinanzi a quello stesso Tribunale avente ad oggetto un appartamento sito in Pescara, Via … omissis …, in quanto comproprietario per la metà di tale bene di cui erano comproprietari altresì Santa R. , Fioravante C. e Lucio C. , esponeva: - in quella controversia il Giudice, accertata l'indivisibilit&agra
Con ricorso del 5.7.1999 al Tribunale di Pescara Nicola A. , premesso di essere parte in un giudizio di divisione immobiliare pendente dinanzi a quello stesso Tribunale avente ad oggetto un appartamento sito in Pescara, Via … omissis …, in quanto comproprietario per la metà di tale bene di cui erano comproprietari altresì Santa R. , Fioravante C. e Lucio C. , esponeva:
- in quella controversia il Giudice, accertata l'indivisibilità dell'immobile, ne aveva disposto la vendita all'incanto delegando le relative operazioni ad un notaio che, andato deserto il primo incanto, ne aveva fissati di ulteriori senza però disporre la comparizione delle parti che, se avvertite, avrebbero potuto chiedere l'attribuzione del bene;
- da ultimo il notaio aveva aggiudicato l'immobile (nonostante il dissenso manifestato dall'istante prima e durante l'incanto) ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al suo valore intrinseco. L'A. chiedeva quindi nei confronti degli altri condividenti dichiararsi la nullità di tutti gli atti successivi al primo incanto e condannarsi "chiunque risulterà responsabile ex art. 2043 c.c." al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Si costituivano in giudizio soltanto la R. e Fioravante C. chiedendo il rigetto della opposizione in quanto infondata.
Con sentenza dell'8.5.2002 il Tribunale adito ha dichiarato la nullità dell'incanto tenutosi il 2.7.1999, del relativo verbale di aggiudicazione e degli atti successivi.
Il Tribunale, premesso che l'A. aveva correttamente proposto opposizione contro tutti gli atti successivi al primo incanto posti in essere dal notaio delegato alla vendita del suddetto immobile non comodamente divisibile nella forma della opposizione agli atti esecutivi, ha dichiarato la nullità dell'incanto tenutosi il 2.7.1999 per essere stata omessa la convocazione delle parti dopo che era andato deserto il primo incanto; tuttavia il Tribunale ha ritenuto tardiva l'opposizione relativa agli atti successivi al primo incanto posti in essere prima del 29.6.1999, atteso che dalla nota del 29.6.1999 inviata dal difensore dell'A. avvocato D. al notaio era emerso che l'opponente a quella data aveva avuto conoscenza dei due incanti tenutisi tra il primo e l'ultimo.
Infine la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento danni sia perché l'unico soggetto astrattamente responsabile della nullità della vendita (ovvero il notaio) non era parte del giudizio sia per essere rimasto sfornito di prova il danno lamentato.
Per la cassazione di tale sentenza l'A. ha proposto un ricorso ex art. 111 Cost. basato su due motivi; nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 587 - 588 - 590 - 591 bis n. 4 617 c.p.c. e 788 c.c. nonché contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata perché, dopo aver stabilito che, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c. per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi, occorreva far riferimento alla conoscenza legale dei singoli atti, ha poi ritenuto tardiva l'opposizione agli atti esecutivi successivi al primo incanto, essendo risultato dalla nota inviata dall'avvocato D. al notaio il 29.6.1999 che alla data suddetta l'A. aveva avuto conoscenza dei due incanti tenutisi tra il primo e l'ultimo.
L'A. rileva che tale conoscenza, rivelatasi approssimativa e persino erronea, non era idonea ai fini della decorrenza del termine per la opposizione agli atti esecutivi, potendo tale termine decorrere soltanto dal momento, da parte dell'interessato, della conoscenza legale dell'atto cui intende opporsi.
La censura è fondata.
Il Tribunale ha ritenuto tardiva l'opposizione dell'A. agli atti esecutivi successivi al primo incanto e posti in essere prima del 29.6.1999 essendo emerso dalla nota inviata dall'avvocato D. al notaio in data 29.6.1999 la prova della avvenuta conoscenza, da parte dell'opponente, dei due incanti succedutisi tra il primo e l'ultimo.
Orbene tale convincimento è in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte, al quale si ritiene di dover aderire pienamente, secondo cui, in tema di opposizione agli atti esecutivi il momento del compimento dell'atto dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni, di cui all'art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (vedi "ex multis" Cass. 2.8.2000 n. 10119; Cass. 11.11.2002 n. 15806; Cass. 19.7.2005 n. 15222); pertanto, considerato altresì che non risulta che l'A. avesse avuto legale conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponeva l'esistenza degli atti esecutivi ai quali aveva proposto opposizione, l'equiparazione stabilita dalla sentenza impugnata tra conoscenza legale e conoscenza di fatto del compimento di un determinato atto esecutivo, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 617 secondo comma c.p.c., è erronea.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 - 2055 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver rigettato la domanda di natura risarcitoria formulata dall'esponente nei confronti delle controparti per effetto dei danni subiti a seguito della dichiarata nullità della vendita all'incanto del 2.7.1999. L'A. evidenzia la natura illecita del comportamento della Raia, di Fioravante Cataldo e di Lucio Cataldo (quest'ultimo resosi aggiudicatario dell'immobile) in quanto, pur essendo stati avvertiti dall'esponente e dal suo difensore della irregolarità della suddetta vendita all'incanto, non avevano desistito dal portare a termine tale procedura esecutiva onde trarre profitto da una vicenda illegale. La censura è infondata.
Il Tribunale di Pescara ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'A. sia perché l'unico soggetto astrattamente responsabile della vendita (ovvero il notaio) non era parte del giudizio sia per essere rimasto sfornito di prova, sull'"an" come sul "quantum", il danno lamentato che, anzi, non era stato mai neppure specificato.
Orbene, premesso che le sopra enunciate affermazioni integrano due autonome "rationes decidendi", posto che ciascuna di esse è pienamente idonea da sola a sorreggere la decisione assunta, l'infondatezza del motivo in essere discende dal rilievo che il ricorrente non ha minimamente censurato la seconda statuizione in ordine alla mancata prova del danno da lui lamentato.
In definitiva, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'accoglimento del primo motivo di ricorso, e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Pescara anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Pescara anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
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