Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 18/04/2011, n. 8863), la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento e non è sufficiente ai fini dell'esistenza del vincolo di solidarietà l'identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi). Peraltro, l'interesse a negare l'operatività della solidarietà attiva non spetta solo ed esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore, in quanto meritevole di tutela è pure il corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori.