L'imprenditore sanitario non può fallire per espressa previsione normativa e, ancorché temporaneamente, gode del beneficio di non poter essere aggredito esecutivamente dai propri creditori. Il rimedio della sospensione dell’azione esecutiva, meramente processuale e non incidente sul rapporto obbligatorio, risulta difficilmente ragionevole se non contenuto in tempi ristrettissimi e se non assistito da una rigorosa ricognizione dei debiti con contestuale previsione di un piano razionale di pagamento. Infatti, la sospensione delle esecuzioni e il perdurante inadempimento si risolvono in un autofinanziamento posto in essere dal debitore in danno dei creditori: il debitore, anziché rivolgersi al circuito finanziario attraverso la stipula di mutui, non adempie l'obbligazione pecuniaria riservandosi successivamente di pagare la sorta capitale insoluta più gli interessi.