Il Tribunale di Napoli ha sentenziato in maniera originale in tema di qualità essenziali del decreto ingiuntivo. Nella sentenza n. 864 del 2006, l'Ufficio Giudiziario partenopeo , in persona del Giudice Monocratico Dottor Augusto Tatangelo, ha sancito la nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c. Nella fattispecie concreta il giudice Tatangelo ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta con atto di citazione avverso l'atto di precetto per il pagamento dell'importo di 9000,00 euro circa intimato sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia. Il provvedimento in questione risultava infatti difettoso di valida sottoscrizione, essendo la stessa assolutamente illeggibile e non risultando in tutto il corpo dell'atto in alcun modo indicato o comunque ricavabile , il nome del Giudice emittente . Il Tribunale ha di conseguenza affermato la nullità insanabile di detto decreto ingiuntivo. Il giudice partenopeo ha poi considerato che tale nullità è deducibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione e che essa certamente può essere fatta valere anche in sede di opposizione all'esecuzione, trattandosi del resto di una contestazione attinente alla stessa esistenza del titolo esecutivo e quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata. (Commento a cura della Dottoressa Alessia D'Antonio)