La circostanza, infatti, che il credito residuo della banca sia stato ammesso al passivo non ha determinato alcuna preclusione in ordine alla revocabilità delle rimesse, che avevano ridotto la maggiore pretesa, essendo rimasta estranea non solo al decisum ma anche dal tema della domanda di ammissione la questione relativa alla loro inefficacia, al di là del fatto che la insinuazione al passivo compiuta in sede di verifica ordinaria dei crediti si proponeva in astratto inidonea alla