Massima: Il giudice al quale spetta la giurisdizione in ordine alla domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta nei confronti dello straniero va individuato, in difetto di disposizioni espressamente derogatorie, sulla base del criterio generale del foro del convenuto, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, trattandosi di obbligazione che non può collocarsi né nell'orbita di quelle "ex contractu", né in q