Competenza e giurisdizione civile- regolamento di giurisdizione: preventivo
Sentenza Cassazione Civile, Sez. Unite, 1 febbraio 1999, n. 6
Avv. Najdat Al Najjari
di Treviso, TV
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Massima: Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, pur dopo l'abrogazione dell'art. 37, comma 2, c.p.c. da parte dell'art. 73 l. 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, poichè il rinvio dell'art. 41 c.p.c. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizi
Con citazione 15 dicembre 1995, la Mantovani, e Serrazzi s.p.a. convenne, davanti al Tribunale di Torino, la società Eurosab, di nazionalità francese, con sede in Parigi. Domandò la condanna al pagamento di 587.083,63 franchi francesi - oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria - a titolo di prezzo per le merci, che le aveva venduto. La società convenuta si costituì, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice italiano e, nel merito, contestò la domanda; in via riconvenzionale chiese che fosse pronunziata la risoluzione del contratto per vizi e difformità.
La Mantovani e Serrazzi s.p.a., con ricorso 20 giugno 1996, ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che venga affermata la giurisdizione del giudice italiano ed osservando che l'obbligazione dedotta in giudizio, alla quale unicamente occorre fare riferimento, riguarda il pagamento del prezzo della merce venduta: obbligazione che avrebbe dovuto essere adempiuta in Italia, nella sua sede di Druento, mediante lo strumento del bonifico bancario, come del resto era avvenuto prima per altre forniture.
Con controricorso 30 luglio 1996, la società Eurosab ha risposto che, per volontà delle parti, il rapporto era stato sottoposto al diritto sostanziale francese, il quale prevede che il pagamento di una somma determinata di denaro debba essere eseguito al domicilio del debitore, per cui il luogo di adempimento dell'obbligazione era la sua sede in Francia; d'altra parte, il documento attestante l'avvenuto bonifico bancario, invocato dalla attrice a sostegno della sua tesi, era inconferente, sia perché si riferiva ad un rapporto diverso, sia perché dal suo contenuto si desumeva che l'accredito era avvenuto in Francia.
Con ordinanza 3 ottobre 1997, la Suprema Corte ha disposto rimettersi la causa a nuovo ruolo: poiché la causa poneva all'attenzione del Collegio una questione nuova e di particolare delicatezza e rilevanza sollevata, anche in altri ricorsi - vale a dire, la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione per rilevare il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, in seguito alla abrogazione del comma 2 dell'art. 37 cod. proc. civ., disposta dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218 - sussisteva l'opportunità di trattare congiuntamente i relativi processi, per addivenire ad una decisione uniforme.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La genesi del regolamento di giurisdizione, di solito, si fa risalire alla legge 31 marzo 1877, n. 3761, che istituì un mezzo straordinario per promuovere la decisione circa "la incompetenza dell'autorità giudiziaria", quando fosse parte del giudizio o avesse diritto di intervenirvi la Pubblica Amministrazione. Alle sezioni della Corte di Cassazione di Roma, da poco istituite, la legge attribuì il potere di "giudicare dei conflitti di giurisdizione, positivi e negativi, tra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonché della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza ed eccesso di potere", oltre che "di regolare la competenza tra l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa, quando l'una o l'altra siansi dichiarate incompetenti". Il mezzo straordinario traeva origine dalla legislazione del regno di Sardegna (L. 20 novembre 1859, n. 3780) ed era stato recepito nell'ordinamento unitario (L. 20 marzo 1865, n. 2248), che al Consiglio di Stato aveva riconosciuto la "competenza" a decidere i conflitti di attribuzione tra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria.
Il legislatore del 1942, consapevole della utilità che la decisione immediata intorno alla giurisdizione avrebbe prodotto sul piano della economia processuale, estese il regolamento preventivo alla decisione circa la sussistenza della giurisdizione rispetto ai giudici speciali ed alla definizione dell'ambito della giurisdizione italiana nei confronti del cittadino straniero.
Nella relazione al Re del Ministero Guardasigilli (n. 11) si legge che la recezione nel Codice di rito delle disposizioni della legge 31 marzo 1877, n. 3761, si inseriva nel disegno secondo cui, nel nuovo processo, alla Corte di cassazione venivano conferiti i poteri adeguati per essere, al vertice del sistema, il supremo organo regolatore delle competenze. La estensione del regolamento preventivo di giurisdizione, cioè, rispondeva allo stesso criterio, per cui contro ogni sentenza di primo grado, che avesse risolto una questione di competenza, era previsto il ricorso per saltum alla Corte di Cassazione, affinché statuisse definitivamente con un procedimento particolarmente semplice e rapido. "In questo modo, la sua funzione regolatrice delle competenze, non più limitata alle ipotesi dei conflitti o del ricorso ordinario, potrà avere un'azione assai più estesa e più immediata che nel passato".
2. - Secondo l'art. 37 cod. proc. civ., nella sua formulazione originaria, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali veniva rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo (comma 1). Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero era rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause, che avevano per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso, era rilevato egualmente d'ufficio dal giudice, se il convenuto era contumace; poteva essere rilevato dal convenuto costituito, che non avesse accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana (comma 2).
L'art. 37 è stato modificato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218, che ha abrogato il secondo comma, per cui il testo dell'articolo oggi risulta come segue: "il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo".
Per l'art. 41 comma 1 dello stesso codice, che è rimasto immutato, finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'art. 37. (L'istanza si propone con ricorso a norma degli artt. 364 e seguenti e produce gli effetti di cui all'art. 367).
Come conseguenza dell'abrogazione dell'art. 37 comma 2, si pone la questione della possibilità di sollevare il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ. relativamente al difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero. Allo stesso tempo, si pone la questione del coordinamento delle disposizioni ricordate sopra con il testo dell'art. 11 L. 31 maggio 1995, n. 218, che in materia di giurisdizione nei confronti del cittadino straniero statuisce: "il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5 (vale a dire, l'azione riguarda beni immobili situati all'estero), ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale".
3. - Prima facie, sulla base del combinato disposto degli artt. 37 (nuovo testo) e 41 comma 1 cod. proc. civ., sembra doversi escludere il regolamento preventivo, per denunziare il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero.
Siffatta interpretazione comporterebbe la limitazione del regolamento preventivo alle due sole ipotesi specificamente previste dall'art. 37 nuovo testo cit., peraltro in contrasto con la funzione, che l'istituto ha assunto in pratica, in seguito alla elaborazione compiuta dalla dottrina dominante e dalla giurisprudenza.
4. - Contro il perdurare nel sistema del regolamento preventivo di giurisdizione sussiste, essenzialmente, l'argomento (forte) configurato dalla lettera della legge.
Per la verità, non appare insuperabile l'altro argomento fondato sul presunto carattere tassativo, talora affermato in giurisprudenza, secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione è istituto straordinario ed eccezionale e, come tale, ammissibile soltanto nei casi, in cui siano configurabili questioni di giurisdizione riconducibili a quelle contemplate dall'art. 37 cit. (Cass., Sez. Un., ord. 13 giugno 1995, n. 443; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 1995, n. 763; Cass., Sez. Un., 15 giugno 1987, n. 3107).
La stessa Cassazione, invero, non considera decisivo il principio di tassatività.
In passato, con un indirizzo che successivamente è stato abbandonato, la Suprema Corte aveva affermato che, se non erano contestati i fatti e le norme, delle quali si chiedeva l'applicazione, la Corte adita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione potesse dichiarare l'improponibilità assoluta della domanda per mancanza di posizione soggettiva rilevante per il diritto (Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1957, n. 3670; Cass., Sez. Un., 29 maggio 1951, n. 1330), precisando che la situazione di improponibilità assoluta si verificava allorché non fosse recuperabile nessuna norma o nessun principio dell'ordinamento, in base ai quali le pretese allegate rientrassero in una delle categorie di posizioni soggettive suscettibili di tutela diretta o indiretta (Cass., Sez. un., 6 giugno 1960, n. 1484; Cass., Sez. un., 27 gennaio 1959, n. 221). Recentemente, ha asserito essere deducibile, con istanza di regolamento preventivo ai sensi degli artt. 41 e 37 cod. proc. civ., la questione della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla controversia fra coniugi cittadini italiani in tema di nullità del matrimonio contratto secondo il rito canonico, perché l'art. 37, ove contempla il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, include le ipotesi in cui il difetto stesso derivi, nonostante la cittadinanza italiana del convenuto, dalla sua estraneità all'ordinamento italiano in riferimento allo specifico rapporto fatto valere in giudizio (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 1993, n. 1824).
D'altra parte, non sembra insuperabile neppure l'ulteriore considerazione a fondamento della tassatività, consistente nella asserita irrazionalità del regolamento, secondo cui non sarebbe coerente configurare nel processo strumenti preventivi, in quanto gli errori del giudice non vanno prevenuti, ma eliminati con le impugnazioni, risolvendosi ogni tentativo di prevenirli in una menomazione dei poteri del giudice ed in una rinnegazione del processo. In effetti, poiché la giurisdizione costituisce il presupposto stesso del rapporto processuale, non sembra irrazionale decidere, fin dal primo momento, intorno alla sussistenza o no del potere del giudice di giudicare, per evitare che questo insormontabile difetto venga accertato soltanto con il ricorso ordinario, a conclusione di un processo che si è protratto a vuoto per i tre gradi del giudizio.
Resta, dunque, l'argomento importante costituito dalla abrogazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 37 cit. Posto che l'art. 41 cit. fa espresso riferimento alle ipotesi previste dall'art. 37, venuta meno la previsione del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, la possibilità del regolamento preventivo in questa ipotesi sembrerebbe preclusa.
5. - Per contro, il perdurare nel sistema del regolamento preventivo di giurisdizione nei confronti dello straniero, nonostante l'abrogazione del comma 2 dell'art. 37 cod. proc. civ., si riconduce al carattere recettizio del rinvio operato dall'art. 41 dello stesso codice.
Nell'ambito di uno stesso testo di legge, il rinvio compiuto da una disposizione ad un'altra, di solito, raffigura un rinvio meramente recettizio, in quanto soddisfa l'esigenza di inserire nella norma "rinviante" le disposizioni contenute nella norma, cui rinvia, per evitare fastidiose ripetizioni. La conseguenza ovvia dell'impiego di questo strumento tecnico è che, una volta recepito nella norma che rinvia il precetto contenuto nella disposizione, cui rinvia, la modifica o la abrogazione di quest'ultima diventa del tutto irrilevante rispetto al significato ed al valore della disposizione rinviante.
Lo strumento del rinvio recettizio è largamente impiegato dall'ordinamento. Due esempi per tutti. Le norme del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775 delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici rinviano al codice di rito vigente al tempo della loro emanazione (si vedano gli artt. 177 comma 3 192). E' incontroverso che, davanti ai Tribunali regionali e superiore delle acque pubbliche, nonostante la abrogazione, continui ad applicarsi il codice di rito del 1865. Il R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, concernente le guarentigie della Magistratura, richiama le disposizioni del codice di procedura penale (in particolare, l'art. 28). E' del pari incontroverso che, nonostante la abrogazione, si applichino tuttora le disposizioni del codice del 1930, vigente al tempo della promulgazione del regio decreto legislativo.
Posto che l'art. 41 cit. contiene un rinvio formale alla norma di cui all'art. 37 cit., in quanto non fa riferimento ad un tipo di fonte, ma contempla un rinvio ricettizio, perché richiama una disposizione determinata, il testo originario dell'art. 37, che è stato recepito, deve considerarsi tuttora parte integrante dell'art. 41. Con l'argomento decisivo del rinvio ricettizio, il discorso può considerarsi chiuso.
6. - Per delineare il sistema risultante dal coordinamento con l'art. 11 della L. 218 del 1995, conviene aggiungere che l'art. 37 cit. nel testo originario non contemplava soltanto i casi di difetto di giurisdizione, ma anche il modo in cui il suddetto difetto doveva essere rilevato, statuendo una diversa disciplina della rilevabilità d'ufficio, secondo che riguardasse, da una parte, la pubblica amministrazione e i giudici speciali o, dall'altra, lo straniero. Come s'è anticipato prima, nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici speciali, il difetto di giurisdizione era rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo; nei confronti dello straniero, il difetto poteva essere rilevato dal giudice in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero o se il convenuto era contumace: altrimenti, poteva essere rilevato soltanto dal convenuto costituito, che non avesse espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana.
Mentre la disciplina della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici speciali è rimasta immutata, nei confronti dello straniero ha subito uno spostamento meramente topografico. Il disposto dell'art. 11 L. 31 maggio 1995, n. 218, invero, continua a disciplinare le modifiche del rilievo del difetto di giurisdizione, senza apportare innovazioni significative e, soprattutto, senza ridurre l'ambito delle materie, alle quali l'art. 41 cit. si applica.
7. - Riepilogando, nel testo originario dell'art. 37 cit., nei confronti della P. A. e dei giudici speciali il riferimento era oggettivo e funzionale; nei confronti dello straniero il riferimento soggettivo serviva per definire il limite della giurisdizione italiana nei confronti delle autorità giudiziarie straniere.
Nel corso degli anni, per una sorte di eterogenesi dei fini, il regolamento preventivo di giurisdizione ha maturato un esito sociale ulteriore rispetto alle finalità previste al tempo della sua emanazione. Proponendosi il ricorso per cassazione ex art. 362 cod. proc. civ. per ogni motivo attenente alla giurisdizione, non solo per evidenti ragioni di simmetria nel corso degli anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza si è tentato di costruire un sistema omogeneo, in cui il regolamento preventivo si avvicinasse, per quanto possibile, alla impugnativa ordinaria. Configurando la giurisdizione uno dei presupposti necessari per l'emanazione della sentenza valida ed efficace, poiché era evidente l'esigenza di decidere immediatamente della giurisdizione, è sembrato coerente interpretare non restrittivamente le ipotesi, nelle quali si poteva sollevare il difetto di giurisdizione in via preventiva.
Considerato il carattere recettizio del rinvio operato dall'art. 41 cit.; tenuto conto del perdurare nel sistema del diritto internazionale privato della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, è corretto ritenere che il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero possa essere rilevato con il regolamento preventivo, senza la necessità di fare ricorso al sistema di cui all'art. 362 cod. proc. civ.
Il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, dunque, può sollevarsi con il regolamento preventivo.
1. - Per quanto attiene alla questione specifica sollevata con il ricorso, in ordine al profilo processuale della individuazione del giudice, secondo la convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804, art. 5, n° 1, le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute "davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita". La medesima regola è stabilita dalla convenzione di Lugano 16 settembre 1988, ratificata con L. 10 febbraio 1992, n. 198, art. 5, n° 1, che parimenti stabilisce che il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato "davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".
2. - Quanto al profilo sostanziale della determinazione del luogo, in cui l'obbligazione deve eseguirsi, l'ipotesi della obbligazione di pagamento di una somma di danaro, a titolo di pagamento per la compravendita di merci, è disciplinata dall'art. 57 della L. 31 maggio 1995, n. 218, secondo cui le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla convenzione di Roma 19 giugno 1980, resa esecutiva con la Legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Secondo l'art. 4 della convenzione suddetta, in caso di mancanza di scelta operata dalle parti, il contratto è regolato dalla legge del paese, con il quale presenta il collegamento più stretto; si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese, in cui la parte, che deve fornire la prestazione caratteristica, ha la propria residenza abituale o la propria amministrazione se il contratto è concluso nell'esercizio di attività economica, il paese è quello in cui è situata la sede principale dell'attività economica.
Ciò posto, è l'Italia la sede della parte venditrice e, del pari, è l'Italia il luogo in cui deve essere eseguita, secondo le norme del diritto internazionale privato italiano, l'obbligazione dedotta in giudizio, corrispondente al diritto azionato.
Trattandosi di vendita mobiliare, il luogo del pagamento va individuato nel domicilio del venditore. Per l'adempimento delle obbligazioni aventi come oggetto una somma di danaro, l'art. 1182 comma 3 cod. civ. fissa come luogo di adempimento il domicilio del creditore; allo stesso modo, per il pagamento del prezzo della vendita, l'art. 1498 cod. civ., se il luogo non è fissato dal contratto o il pagamento non deve effettuarsi nel luogo in cui si esegue la consegna, il luogo del pagamento corrisponde al domicilio del creditore.
3. - Del resto, siffatta individuazione del giudice competente per le obbligazioni contrattuali raffigura l'approdo univoco della evoluzione delle convenzioni internazionali in materia.
Stando alla convenzione dell'Aja 1 luglio 1964, ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 816, art. 59, il pagamento va effettuato nel luogo di domicilio effettivo o di residenza abituale del venditore.
Secondo il diritto uniforme della vendita, stabilito dalla convenzione di Vienna 11 aprile 1980, ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 765, art. 57, in difetto di diverse specifiche statuizioni il compratore deve pagare presso la sede d'affari del venditore.
III Determinata la giurisdizione del giudice italiano, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
La Corte :
pronunziando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice italiano; compensa le spese.
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