Nell'ipotesi di cittadini comunitari che svolgono attività professionale in più Stati membri il criterio fondamentale non è tanto quello della residenza ma quello del centro di interessi dell'attività, che non va individuato solo con riferimento all'entità del reddito e alle eventuali oscillazioni, ma alla parte sostanziale della attività del professionista nella quale rientra, oltre al reddito, anche la presenza di uno studio professionale attivo e la stessa scelta del professionista.