Obbligazioni e contratti - Trattative e responsabilità precontrattuale
Sentenza Corte Cassazione, Sez. III, 12 marzo 1993 n. 2973
Avv. Najdat Al Najjari
di Treviso, TV
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Massima: Nell'ambito della responsabilità precontrattuale il risarcimento del danno nei limiti dell'interesse negativo comprende anche i casi in cui il pregiudizio economico che derivi all'altro contraente si concreti nella rinuncia a stipulare un contratto con contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, sempreché la mancata conclusione sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento contrario a buona fede di uno dei contraenti. FAT
Massima: Nell'ambito della responsabilità precontrattuale il risarcimento del danno nei limiti dell'interesse negativo comprende anche i casi in cui il pregiudizio economico che derivi all'altro contraente si concreti nella rinuncia a stipulare un contratto con contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, sempreché la mancata conclusione sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento contrario a buona fede di uno dei contraenti.
FATTO
Con citazione notificata il 16.6.1980, la s.r.l. Noleggi Imprese Marittime (N.I.M.) convenne davanti al Tribunale di Livorno la s.n.c. Approvvigionamento Acqua Navi (S.A.N.) per ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti per avere fatto legittimo affidamento nella stipulazione del contratto di vendita alla convenuta della motonave "Giuliana", negozio la cui conclusione era venuta meno a causa del comportamento della S.A.A.N., contrario a buona fede.
Si costitui' la convenuta contestando la fondatezza delle avversarie pretese, ma il Tribunale adito accolse la domanda.
Su impugnazione della soccombente, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza oggi qui in esame, rigettava il gravame, osservando, per quanto interessa il presente giudizio di legittimita', che vanamente l'appellante S.A.A.N. censurava il Tribunale per aver compreso nella perdita economica subita dalla N.I.M. la rinunzia di quest'ultima a stipulare, in vista della vendita della nave, un contratto di noleggio della motocisterna alla TOTAL. Invero - precisava la Corte fiorentina - il c.d. interesse negativo, nei cui limiti e' dovuto il risarcimento, non postula necessariamente, come pretendeva la appellante S.A.A.N., che il contratto perduto (nella specie quello con la TOTAL) sia identico a quello per il quale fu interrotta la trattativa (la vendita della motocisterna), bastando che vi sia stata una perdita economica strettamente dipendente dall'aver scelto, fra piu' possibili soluzioni negoziali, quella poi non andata a buon fine.
Contro questa sentenza, la S.A.A.N. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su di un unico motivo.
DIRITTO
Con l'unico motivo del suo ricorso, con il quale la sentenza impugnata viene denunciata per omessa, contraddittoria ed illogica motivazione, la societa' approvvigionamento acqua alle navi (S.A.A.N.) lamenta sostanzialmente che la Corte fiorentina abbia considerato come interesse negativo, da risarcire alla Societa' Noleggi Imprese Marittime (N.I.M.), il pregiudizio derivato a quest'ultima dalla rinunzia a stipulare con la Societa' Total un contratto di noleggio della M-C "Giuliana", in vista della vendita di detta M-C alla S.A.A.N..
Sostiene, invece, la ricorrente che nell'interesse negativo puo' essere compreso solo il mancato vantaggio derivante dall'aver rifiutato o dall'aver lasciato cadere, in vista della stipulazione del contratto poi non avvenuto, altre occasioni di concludere contratti identici o simili a quello non concluso, sicche', nella fattispecie, non poteva calcolarsi nel risarcimento dovuto alla N.I.M. il pregiudizio economico da quest'ultima subito per il mancato noleggio della M-C Giuliana alla TOTAL, essendo quest'ultimo contratto ne' identico ne' simile a quello di vendita per il quale si erano svolte trattative tra esse ricorrente e la N.I.M..
Aggiunge la S.A.A.N. che la M-C Giuliana non aveva trovato successivamente altra collocazione sul mercato se non la demolizione, come la N.I.M. aveva ammesso e come, in ogni caso, essa S.A.A.N. aveva suggerito di accertare tramite consulenza tecnica di ufficio alla quale la Corte fiorentina aveva ingiustamente negato ingresso, sicche', sotto il profilo considerato, nessun risarcimento spettava alla N.I.M..
Il ricorso e' infondato.
La responsabilita' per "culpa in contrahendo" ha natura extracontrattuale e copre, secondo le regole poste dagli artt. 1223 e 2056 c.c., le conseguenze dirette ed immediate di quel comportamento che l'ordinamento giuridico qualifica come illecito in quanto contrario al dovere generale, imposto dall'art. 1337 c.c., di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto.
Da cio' deriva che se il danno risarcibile ex art. 1337 c.c. si commisura al solo interesse acche' non venisse iniziata una trattativa destinata a rimanere sterile ed inutile (interesse contrattuale negativo), in cio' distinguendosi dal diverso interesse all'adempimento del contratto (interesse contrattuale positivo); cionondimeno, tale danno comprende, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, tutti gli effetti pregiudizievoli che siano conseguenza immediata e diretta della mancata conclusione del contratto, dovuta all'illegittimo comportamento di una delle parti.
Pertanto non vi e' ragione per escludere dal risarcimento dovuto ex art. 1337 c.c. il pregiudizio economico derivante dalla rinunzia a stipulare un contratto avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative poi non andate a buon fine, se la mancata conclusione del primo contratto si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse.
La Corte fiorentina, che si e' attenuta a questo principio, non merita le censure formulate dalla societa' ricorrente le quali, per quanto riguarda i principi di diritto applicabili, sono come si e' visto, infondate e, per il resto, trattandosi di considerazioni sviluppate sul diverso ed erroneo principio accolto dalla ricorrente, sono assorbite.
Vale la pena di aggiungere che la sentenza di questa Corte n. 1057 del 1973, invocata dalla S.A.A.N., contiene si' il riferimento alla mancata stipulazione di "un contratto identico o simile a quello non concluso", come riferisce la ricorrente, ma si ratta di enunciazione non generalizzabile, ma relativa al caso di specie, ove era dibattuta tra le parti la mancata stipulazione di un contratto di vendita di un posto macchina commessa con la vendita incontestata di un appartamento in quel di Riva del Garda.
A conferma di cio' va ricordata la piu' recente sentenza 20.5.77 n. 2083 di questa Corte che, nel precisare l'ampiezza del risarcimento dell'interesse contrattuale negativo, si riferisce al pregiudizio derivante dall'aver rinunciato alla stipulazione di "altri contratti", senza aggiungere che deve trattarsi di contratti del medesimo contenuto di quello non concluso in violazione del principio di buona fede.
Pertanto, il ricorso della societa' S.A.A.N. va rigettato e la ricorrente va condannata a rifondere alla soc. N.I.M. le spese ed onorari del presente giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla societa' N.I.M. in liquidazione le spese del presente giudizio di legittimita' in L. 59.500 nonche' i relativi onorari, che vengono liquidati in L. 3.000.000 (tremilioni).
Roma li' 31.3.1992 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 MARZO 1993
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