reintegra nel possesso: dimostrazione del concreto esercizio del potere di fatto sul bene
Tribunale di Nola, Dott. Fabio Maffei, sentenza del 22 novembre 2010
Avv. Maurizio Cardanobile
di Milano, MI
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In tema di manutenzione del possesso, un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi attualmente danno al possesso altrui può ugualmente configurare una molestia se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, ma a tale fine è necessario che la detta immutazione sia per se stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole, oppure che sia accompagnata da univoche manifestazioni, da parte di chi l'ha posta in essere, tali da denotare una contraria pretesa. Resta a carico del ricorrente l’onus probandi relativo sia alla sussistenza, in suo favore, di uno stato di fatto riconducibile al possesso sia all’animus turbandi di chi abbia effettuato la molestia.Ai fini dell'azione di reintegra - che è diretta a tutelare il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale – è necessaria una dimostrazione specifica del pregresso concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l'avvenuta privazione.
TRIBUNALE DI NOLA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dr. Fabio Maffei, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A all'esito della scadenza (5.11.2010) dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., concessi all’udienza del 20.7.2010 (40 giorni+20), nella causa iscritta al n. …/2004 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente TRA R.A., D. F. D. , N. M.G. Ricorrente E G.S. Resistente avente ad oggetto: azione possessoria. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per i Ricorrenti; “Si riportano ai documenti prodotti ed alle formulate deduzioni, nell’impugnare quanto ex adverso prodotto, chiedono emettersi i seguenti provvedimenti: 1) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite con attribuzione all’avv.to….”. Per il Resistente: “rigettarsi la domanda attrice in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.Vinte le spese”. Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione 1.- Con ricorso depositato in data 5.10.2004, e ritualmente notificato alla controparte unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, R.A., D.F. D., N. M.G.: assumevano: a) di essere comproprietari e possessori della strada … traversa via M. in Xxxx, acquistata rispettivamente dal R. con atto pubblico rogato dal notaio xxx in data 22.7.2003, n. Rep. …, dal D.F. con atto stipulato il 10.5.1975 (notaio yyy), dalla N. con atto del 14.09.1992, per notaio zzz, n. Rep…..; b) che tale strada era stata costruita esclusivamente per consentire l’accesso dalla strada pubblica agli immobili di proprietà degli istanti; c) che all’ingresso di tale strada erano stati apposti da più di trent’anni dei paletti di ferro con annessa catena onde impedire l’accesso ai terzi non proprietari della strada; d) che in data 28.11.2003, il resistente apriva, in corrispondenza dell’angolo sud-ovest della sua proprietà, un varco carrabile per accedere alla suddetta strada; e) che tale varco era stato autorizzato con concessione n. … del 17.7.2003 dal competente ufficio del Comune di Xxxx; f) che essi ricorrenti, per impedire al R. di esercitare il passaggio sulla strada di loro proprietà mediante il summenzionato varco, avevano edificato lungo il confine est della strada in oggetto un muro di cinta, prolungando quello preesistente ed apponendo all’incrocio tra la strada di loro proprietà e quella comunale una barriera automatizzata; g) che in data 4.5.2005 G. S. aveva adito ex art. 1168 l’intestato Tribunale onde essere reintegrato nel passaggio sulla strada in contesa, domandando la rimozione del muro edificato dai ricorrenti, nonostante la costruzione di quest’ultimo fosse stata oggetto di specifica concessione rilasciata in data 28.11.2003 dall’ente comunale; h) che con ricorso n. …./2004 il resistente adiva anche il competente Tribunale Amministrativo Regionale onde ottenere l’annullamento della nota emessa in data 20.7.2004 dall’ufficio tecnico del Comune di Xxxx con cui gli era stato comunicato l’inizio del procedimento amministrativo teso alla revoca in autotutela della concessione n. …/2003 in forza della quale aveva aperto il contestato varco; i)che il Tribunale Amministrativo con provvedimento del 24.6.2004 aveva accolto la domanda di sospensione proposta dal G. unitamente al pedissequo ricorso; l) che la condotta tenuta dal resistente integrava ex art. 1170 c.c. gli estremi della turbativa di fatto e di diritto del possesso degli istanti sulla strada di cui erano esclusivi comproprietari. Tanto premesso chiedevano all’adito Tribunale <<……ordinarsi a G. S. la cessazione delle turbative che, nelle forme delle molestie di fatto e di diritto, attentano all’integrità del possesso esercitato dai ricorrenti sulla strada privata sopraindicata, ripristinando lo status quo ante>>.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata in data 19.11.2005, si è costituito G.S. instando per il rigetto dell’avversa pretesa. Il resistente eccepiva a) la pregiudizialità dell’odierno procedimento con quello, ancora pendente, contrassegnato dal n. ../04 RGAC avente ad oggetto l’azione di spoglio da esso intenta contro i resistenti al fine di essere reintegrato nel passaggio sulla strada in contesa; b) l’inammissibilità della richiesta tutela possessoria in quanto esperita, a suo dire, dagli odierni ricorrenti oltre il termine annuale previsto dall’art. 1170 c.c.; c) il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti non potendosi gli stessi essere considerati titolari di alcuna situazione di possesso tutelabile; d)l’assenza nella condotta ascrittagli dai ricorrenti dei presupposti propri della molestia possessoria tutelabile con l’azione di manutenzione, in particolare asseriva che la sua condotta era stata posta in essere senza alcun animus turbandi dell’altrui situazione possessoria. Con ordinanza del 30.11.2004, successivamente confermata in sede di reclamo (vedi ordinanza collegiale del 18.1.2005), il precedente giudice istruttore rigettava la richiesta tutela interdittale, contestualmente disponendo per il prosieguo del giudizio. Successivamente, nel corso del giudizio di merito, assegnati dal precedente giudice istruttore i termini di cui all’art. 184 c.p.c. (ratione temporis applicabile all’odierna fattispecie) per l’indicazione dei mezzi istruttori, all’udienza del 20.9.2007 fissata al fine di delibare sulla ammissibilità delle rispettive richieste, il procuratore dei ricorrenti, esibita la sentenza del 28.12.2006 del Tar Campania, domandava che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni, ritenendo non necessaria l’acquisizione dei richiesti mezzi istruttori. Soltanto in via subordinata domandava l’assunzione dell’articolata prova testimoniale. Con ordinanza del 12.10.2007, dichiarata la superfluità delle avanzate istanze istruttorie ed acquisita la documentazione depositata, il precedente giudice istruttore fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni. All’udienza del 20.7.2010, precisate dalle parti le conclusioni di cui all’epigrafe, lo scrivente ha assegnato i termini di cui all’art. 190 c.p.c., all’esito dei quali la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-Rileva preliminarmente il Tribunale come vanno, in limine, disattese tutte le questioni preliminari sollevate da parte resistente, essendo prive di giuridico fondamento. In merito all’asserito difetto di legittimazione attiva e passiva delle odierne parti eccepito dal resistente sin dalla sua costituzione nella fase interdittale, occorre evidenziare che la Suprema Corte (cfr. tra le più recenti, Cass. 29.9.2006, n. 21192; Cass. 9.6.2006, n. 13477; Cass. 6.4.2006, n. 8040; Cass. 6.3.2006, n. 4796; Cass. 18.11.2005, n. 24457; Cass. 7.10.2005, n. 19647; Cass. 29.9.2005, n. 19170; Cass. 2.8.2005, n. 16158; Cass. 22.6.2005, n. 13403; Cass. 6.2.2004, n. 2326) ha costantemente ribadito come la legittimazione ad causam, il cui difetto è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, è una condizione dell'azione che si determina sulla base della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva (cfr. Cass. Civ. n. 6649/2003). Il difetto di legittimazione ad causam sussiste, pertanto, sia quando l'attore prospetti come proprio un diritto altrui, sia quando pretenda una pronuncia nei confronti di persona della quale si affermi allo stesso tempo l'estraneità al rapporto controverso (cfr. Cass. Civ. nn. 5877/2000, 13467/99, 10843/97). La legittimazione ad causam non va quindi confusa con la titolarità del diritto (dal lato attivo) o dell'obbligo (dal lato passivo) in relazione al rapporto controverso. Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alle sole allegazioni della parte, una decisione di merito, l'accertamento in concreto se l'attore ed il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio forma oggetto di una eccezione di merito che non è rilevabile d'ufficio e che deve essere tempestivamente formulata (cfr. Cass. Civ. nn. 6160/2000, 2049/2000). Con riferimento alle azioni possessorie, stante la peculiarità della situazione, essenzialmente di fatto, oggetto di tutela, la legittimazione sia attiva che passiva deve essere individuata sempre sulla base della prospettazione esposta nel ricorso introduttivo, riconoscendosi la prima al ricorrente che si affermi possessore o detentore qualificato del bene oggetto della denunciata condotta spoliativa o di turbativa e la seconda a colui che si affermi aver attuato le predette condotte (cfr.Cassazione civile, sez. II, 08/01/2003, n. 73). L’accertamento della fondatezza di quanto affermato nella prospettazione introduttiva trascende i confini della verifica in ordine alla corretta instaurazione del giudizio sotto il profilo prettamente soggettivo e, quindi, investe il merito della causa. Nel caso di specie, allora, l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal resistente (cfr. comparsa di costituzione depositata all’udienza del 16.11.2004) - sul sostanziale presupposto che gli odierni ricorrenti non avevano dimostrato il possesso ultra annuale della strada contesa prescritto dall’art. 1170 c.c. –, al pari della correlata eccezione volta a contestare la propria carenza di legittimazione passiva, adducendo che la condotta di turbativa imputatagli nel ricorso introduttivo non fosse supportata dal necessario animus turbandi,non pongono una questione di legittimazione ad causam, che nasce se dallo stesso atto introduttivo del giudizio emergono elementi per valutare in astratto la sussistenza o meno della titolarità attiva e passiva dei rapporti dedotti in giudizio, ma, riguardando la concreta esistenza di detta titolarità, concernono una questione di merito che potrà soltanto comportare, se non dimostrata, il rigetto della domanda proposta dai ricorrenti. Con riguardo, poi, all’asserita sussistenza del rapporto di pregiudizialità tra l’odierno giudizio e quello contrassegnato dal n. …/2004 RGAC precedentemente instaurato dal G. nei confronti degli attuali ricorrenti, osserva il Tribunale che possono ritenersi - per brevità - integralmente richiamate in questa sede le argomentazioni, già esposte dal precedente giudice istruttore nell’ordinanza del 30.11.2004 (cfr. in atti), con cui è stata disattesa la predetta eccezione, dovendosi soltanto aggiungere che, come si desume dalla lettura dei rispettivi ricorsi introduttivi, i predetti giudizi hanno ad oggetto condotte diverse sotto il profilo sia della loro consistenza materiale, sia del momento della loro attuazione. Ed infatti, mentre il richiamato procedimento, conclusosi con la sentenza n. …/2007 del 30.10.2007, aveva ad oggetto la pretesa avanzata dal G. di essere reintegrato nell’utilizzo del passo carrabile aperto sulla via M. preclusogli dagli odierni ricorrenti mediante l’edificazione del prolungamento del muro di cinta delle rispettive proprietà e l’apposizione di una sbarra automatizzata all’ingresso della suddetta strada, il presente giudizio mira, viceversa, ad accertare illegittimità, quale turbativa possessoria, del comportamento (apertura del varco sulla traversa M.) da cui, a dire dei ricorrenti, era scaturita l’illegittima situazione possessoria oggetto dell’azione di spoglio in quella sede proposta dal G. Se è vero, per un verso, che le domande di spoglio e di manutenzione possono essere proposte, in via alternativa, nel medesimo ricorso perché la prima contiene in sé anche gli elementi della seconda e, per l’altro, che il convenuto in un’azione possessoria può, a sua volta, in via riconvenzionale, chiedere analoga tutela interdittale per la difesa di una sua situazione possessoria insistente sul medesimo bene oggetto della domanda principale, viceversa, laddove vengano denunciate condotte oggettivamente e temporalmente diverse, lesive di altrettanto diverse situazioni possessorie, deve escludersi, come nella specie, quella relazione di connessione per pregiudizialità-dipendenza tra i giudizi separatamente iniziati da cui possa discendere l’esigenza di disporne la riunione (cfr.Cassazione civile, sez. II, 27/10/1987, n. 7908). Priva di pregio è anche l’eccezione di tardività della tutela interdittale sollevata da parte resistente sul presupposto che la condotta di turbativa contro la quale insorgono i ricorrenti, ovverosia la costruzione del passo carrabile di accesso alla strada contesa, abbia avuto inizio nel luglio 2003, e cioè pochi giorni dopo aver ottenuto dall’ente comunale l’autorizzazione n. …/2003 (allegato n. 2 produzione del resistente), con la conseguenza che da tale momento, - e non, come ritenuto in fase interdittale, dal giorno indicato nella depositata comunicazione quale data di ultimazione dei lavori (all. n. 3 produzione resistente) -, dovesse decorrere il termine annuale entro il quale esperire la proposta azione ex art. 1170 c.c.. È opinione comune in giurisprudenza che il termine annuale previsto dagli artt.1168 e 1170 cc deve essere osservato a pena di decadenza, per cui il suo rispetto costituisce "un presupposto necessario dell'esercizio dell'azione che, se posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza, deve essere provato dall'attore" (così Cass., sez. II, sent. n. 6055 del 3 luglio 1996). Poiché il ricorso de quo è stato depositato il 5.10.2004, e quindi oltre l'anno dal momento indicato dal resistente come data d’inizio dei lavori di apertura dell’incriminato passo carrabile, la questione va dunque risolta in punto di diritto, dovendosi valutare se il termine in questione debba computarsi dal momento in cui i lavori di apertura del passo carrabile ebbero inizio, considerando l’attività successivamente svolta come obbiettiva ed ulteriore estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo e manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso – ovvero dal momento della sua conclusione come ritenuto dal giudice del reclamo possessorio. A tal fine, va osservato che parte resistente, a conforto della sua tesi, richiama l'orientamento mutuato da Cass. Civ., sez. II, 24 aprile 1992 n. 4939, pacifico nella sua astratta enunciazione sia nella giurisprudenza di legittimità anteriore (vedi Cass. sentt. n. 1735 del 6 maggio 1977, n. 719 del 2 febbraio 1979, n. 282 del 16 gennaio 1987, nonché Cass., sez.II, sent. n. 7865 del 4 agosto 1990), secondo cui "l'anno utile per l'esperimento dell'azione possessoria, nel caso di turbativa o di spoglio posto in essere con più atti, decorre dal primo di essi quando quelli successivi siano tutti strettamente collegati e connessi, in modo tale da costituire prosecuzione e progressione della stessa attività; quando invece ogni atto presenta caratteristiche sue proprie e si presta per la sua concludenza ad essere isolatamente considerato, il termine suddetto decorre dall'ultimo atto"),sia in quella posteriore(Cass., sez. II, sent. n. 7751 del 15 luglio 1995: "l'anno utile per l'esperimento delle azioni possessorie, nel caso di turbativa o di molestia posti in essere con più atti, decorre dal primo atto solo quando i successivi siano legati tra loro da un nesso di inscindibile dipendenza si da configurare la progressiva estrinsecazione di un'unica molestia o di un unico spoglio, e non quando si tratti, invece, di atti autonomi, ciascuno costituente una distinta turbativa o uno spoglio a sè stante"; Cass., sez. II, sent. n. 12173 del 12 agosto 2002: "nel caso di spoglio posto in essere con più atti, il termine di un anno per l'esercizio delle azioni possessorie decorre dal primo atto quando quelli successivi risultino obiettivamente legati al primo, in dipendenza dei caratteri intrinseci e specifici degli atti stessi, così da profilarsi come progressiva estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo o come manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito").
In definitiva, occorre quindi valutare se il caso de qua si presti o meno ad una considerazione unitaria. Il quesito non può che avere risposta positiva. E' chiaro, infatti, che l'indipendenza di ognuno dei singoli atti oggetto d'indagine non va apprezzata sul piano storico, in termini di semplice autonomia fattuale e discontinuità temporale, essendo questo il dato costante delle fattispecie oggetto della suddetta elaborazione giurisprudenziale, posto che in assenza di tali elementi si sarebbe in presenza di una condotta continuativa di spoglio o molestia, ove il problema in questione neppure può porsi. Il criterio da considerare è, invece, chiaramente di tipo funzionale, dovendo accertarsi se i singoli atti, oggettivamente autonomi, realizzino la medesima aggressione dell'altrui possesso e quindi debbano considerarsi elementi di una stessa serie causale, frutto di un'unica idea esecutiva; se essi, in definitiva, siano riconducibili ad un’unitaria condotta di spoglio o molestia, pur se frazionata in reiterati episodi. Così correttamente intesi i termini della questione, la risposta positiva nella specie s'impone, poiché nella presente fattispecie vengono in rilievo una pluralità di condotte di molestia indicate dai ricorrenti nell’apertura dell’incriminato passo carrabile e nelle successive iniziative giudiziarie intraprese per preservarne l’utilizzo, tali, di fatto, da aver assoggettato la strada, sulla quale asseritamente esercitavano in modo esclusivo il possesso, ad una servitù di passaggio prima inesistente. I reiterati episodi di ipotetica aggressione all'altrui possesso risultano fra loro del tutto identici sia sul piano soggettivo -siccome posti in essere sempre e solo dall’attuale resistente - che sul piano oggettivo - essendo tutti consistiti nell’affermazione ed attuazione di una situazione di fatto denotante l’assoggettamento della strada in questione al passaggio del G., e quindi vanno unitariamente considerati, quali estrinsecazioni di un unico iter esecutivo e manifestazioni di un’unica situazione lesiva dell'altrui possesso, ai fini del computo del termine suddetto. Ne discende che, ai fini della valutazione in ordine alla tempestività della richiesta tutela interdittale, occorre fare riferimento al presumibile momento in cui gli spossessati vennero a conoscenza dell'illecito, ovvero furono nelle condizioni di averne effettiva conoscenza facendo uso della normale diligenza; in tal caso resta, invece, a carico del convenuto l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio (cfr.Cassazione civile, sez. II, 18/09/2009, n. 20228; Cass. 29 marzo 2006 n. 7267).
Orbene, essendo rimasto indimostrato quanto assunto dal resistente secondo cui i lavori di apertura del passo carrabile sarebbero durati pochi giorni dal rilascio della autorizzazione comunale, deve condividersi la scelta del giudice della fase interdittale di far decorrere, alla luce del tenore della summenzionata dichiarazione, dalla data ivi indicata (28.11.2003) il termine annuale previsto dall’art. 1170 c.c., costituendo quest’ultima, con elevato grado di verosimiglianza ed in assenza di riscontri di segno contrario, il momento in cui l'opera intrapresa dal G. si manifestò in tutta la sua potenzialità lesiva del possesso vantato dagli istanti, potendo essere compiutamente valutata come tale dai ricorrenti. È noto, infatti, che allorquando venga denunciata la lesione di una situazione possessoria mediante la realizzazione di un’opera, costituisce ius receptumil principio in forza del quale <<il giudice non può limitarsi, ai fini della determinazione del termine utile per l'esercizio dell'azione, a dare rilievo all'inizio dei lavori, ma deve accertare se e quando i lavori in corso d’esecuzione, rendendo percepibile la lesione del possesso, dovevano considerarsi oggettivamente molesti>>(cfr. Cass. 26 maggio 1994 n. 5162). Pertanto, essendo stato il ricorso in manutenzione depositato in data 5.10.2004, e cioè prima del decorso del termine annuale dal completamento del contestato passo carrabile, deve concludersi per la tempestività dell’esperita azione. Risolte le questioni preliminari direttamente incidenti sulla corretta instaurazione del presente giudizio, sempre in limine, osserva il Tribunale che i ricorrenti, a seguito dell’ordinanza di rigetto del richiesto interdetto, nell’introdurre il seguente giudizio di merito, hanno domandato <<accertare e dichiarare che la II traversa di via M. non è strada assoggetta a servitù di uso pubblico>> (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in data 19.11.2005). L’esame di tale domanda, - di evidente contenuto petitorio tesa allanegatoria servitutis di un tale diritto di godimento da parte della collettività sulla strada contesa -, è, in questa sede, inevitabilmente precluso, essendo stata la domanda proposta, per la prima volta, con l’atto introduttivo della fase del c.d. “merito possessorio” (cfr.Cassazione civile, sez. II, 28/01/1984, n. 676). È ben noto, infatti, che il giudizio possessorio, pur presentando una struttura bifasica (articolandosi in una prima fase sommaria, funzionale all’emanazione dell’interdetto urgente, alla quale segue quella di merito), mantiene la sua natura di procedimento unitario, anche dopo le modifiche introdotte con la legge n. 353 del 1990 ed applicabile all’odierno giudizio, essendo stato quest’ultimo instaurato anteriormente alla novella del 2005. L’intero procedimento ha inizio, quindi, con il ricorso urgente nel quale la domanda va compiutamente dispiegata ed al quale, secondo il consolidato insegnamento dottrinale e giurisprudenziale, non deve seguire la notifica di un nuovo atto di citazione per introdurre la fase di merito, dovendo lo stesso giudice, a chiusura della fase interdittale, fissare l’udienza di trattazione della causa già pendente dinanzi a sé (cfr. Cass. n. 3182 del 2003, Cass. n. 10231 del 2002 e Cass. sez. un. n. 1984 del 1998).
Ne consegue l’impossibilità per parte attrice di ampliare, in sede di merito possessorio, il thema decidendum rispetto a quello definito con il ricorso proposto exart. 703 c.p.c., dal momento che le norme processuali applicabili al procedimento de quo sono le stesse dettate per regolamentare il procedimento civile ordinario e le peculiarità del giudizio possessorio non consentono, in assenza di una disposizione esplicita in tal senso, deroghe al divieto di mutatio libelli, sancito dall’art. 183 c.p.c.. Tuttavia, stante la natura possessoria del presente giudizio, il negato utilizzo in modo indifferenziato della strada contesa da parte della comunità locale assume rilevanza in una diversa prospettiva, - come di seguito si vedrà -, vale a dire al solo fine di accertare la situazione di fatto esistente sulla strada in questione al momento della proposizione del ricorso in manutenzione, onde appurare se effettivamente gli odierni ricorrenti ne esercitassero il possesso esclusivo, e quindi la ricorrenza del presupposto ineludibile per l’accoglimento della richiesta tutela.
3.- Il profilo da ultimo evidenziato individua il thema decidendum della presente controversia Invero, “nell’indagine diretta alla individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell’atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 11010/2000, 8879/2000, nonché Cass. SS.UU. n. 27/2000). Ne consegue che il complessivo tenore del ricorso introduttivo consente agevolmente di sostenere che gli istanti, affermandosi proprietari e possessori della strada “… Traversa M.” in Xxxx , - strada asseritamente costruita per consentire soltanto ad essi l’accesso dalla via pubblica agli antistanti immobili di loro proprietà -, abbiano inteso avvalersi della tutela possessoria di cui all’art. 1170 c.c. sostanzialmente dolendosi del fatto che la condotta posta in essere dal resistente a partire dal novembre 2003 costituiva una molestia sia di diritto che di fato al possesso descritto in ricorso e da essi esercitato, in via esclusiva, sulla predetta via. Il resistente, infatti, a loro dire, dapprima aprendo il passo carrabile di cui all’autorizzazione comunale …/2003 e, successivamente, intraprendendo numerose iniziative, giudiziarie ed extragiudiziarie, sia dinanzi al giudice ordinario che dinanzi al giudice amministrativo, mirava a conseguire e preservare illegittimamente l’utilizzo di tale accesso all’immobile di sua proprietà mediante il passaggio attraverso la … Traversa di via M. Ciò posto, deve evidenziarsi che, ex art. 1170 c.c., costituisce molestia ogni atto che modifichi il possesso altrui o ne renda più disagevole l'esercizio, ove sia compiuto volontariamente e con la coscienza di arrecare un siffatto turbamento, nonchè con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore. Da quanto appena affermato, e che costituisce proposizione assolutamente consolidata in Giurisprudenza di merito e legittimità, emerge che la molestia è caratterizzata da un elemento materiale e da un elemento psicologico. Quanto al primo, occorre distinguere fra molestia di fatto, che si concretizza in fatti materiali esteriori, per cui il molestante opera direttamente e fisicamente sulla cosa oggetto dell'altrui possesso producendo, in genere, un mutamento esteriore dello stato di fatto preesistente con opere o fatti nuovi; e molestia di diritto, che consiste in una dichiarazione di volontà contenuta in un atto rivolto a contestare l'altrui possesso senza incidere materialmente sulla coesistenza del potere di fatto e, quindi, senza nessun mutamento obbiettivo e concreto del possesso altrui il quale è posto solamente in pericolo, e tale pericolo turba il godimento del bene. Le molestie di diritto, quindi, si concretizzano in contestazioni avanzate in via giudiziale o stragiudiziale contro l'altrui possesso, in maniera da esporre a pericolo il godimento del bene. In altri termini, per la configurazione della molestia possessoria non è necessario che l'attentato al possesso si esplichi mediante un'alterazione fisica dello stato di fatto e la produzione di un danno attuale, ma è sufficiente che lo stato di possesso sia posto anche soltanto in dubbio o in pericolo, dovendo avere il comportamento dell'autore un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo del possesso altrui, tale da rendere più gravoso e notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi della posizione del possessore (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/07/2003, n. 11036; Cassazione civile, sez. II, 04/03/1991, n. 2255; Cassazione civile, sez. II, 20/05/1997, n. 4463).
Ne discende che, in tema di manutenzione del possesso, un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi attualmente danno al possesso altrui può ugualmente configurare una molestia, se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, ma a tale fine è necessario che la detta immutazione sia per se stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole, oppure che sia accompagnata da univoche manifestazioni, da parte di chi l'ha posta in essere, tali da denotare una contraria pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27/01/1990, n. 532). Va sottolineato, altresì, che "nel giudizio possessorio, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, è sufficiente un possesso che abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto" (cfr. Cass. Civ. nn. 6772/91, 4625/87), e ciò indipendentemente dalla esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso che, se esistente, può venire in rilievo solo ad colorandam possessionem. Da tanto discende che nel giudizio possessorio soltanto quando sia fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato molestato, l'esame dei titoli può essere consentito esclusivamente ad colorandam possessionem, cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, nè per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto (cfr.Cassazione civile, sez. II, 27/12/2004, n. 24026; Cass. 23 marzo 2004 n. 5760; Cass. 15 maggio 1998 n. 4908). Tali essendo i principi a cui questo Giudice ritiene di doversi uniformare, ne deriva che l’istanza di tutela possessoria come formulata dai ricorrenti è infondata e, pertanto, va respinta.
4-. Dalla disamina delle emergenze processuali acquisite nel corso del giudizio non è dato desumere un compendio probatorio idoneo sia ad asseverare una situazione di fatto in ordine all’utilizzazione della strada contesa, tale da comprovare l’esercizio sulla stessa da parte degli istanti, al momento dell’ascritta condotta di turbativa, del possesso uti dominus da essi affermato nel ricorso introduttivo, sia, parimenti, ad indurre a ritenere adeguatamente dimostrato che le denunciate molestie siano state poste in essere dal resistente con il richiesto animus turbandi. È pacifico che, ai fini del riconoscimento della tutela ex art. 1170 - che costituisce presidio del possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale - è sempre necessaria la dimostrazione del concreto esercizio del potere di fatto di cui il ricorrente lamenta l'avvenuta privazione (cfr. Cassazione civile, sez. II, 13/04/1995, n. 4271). In altri termini, colui che assume di aver subito una molestia possessoria, onde conseguire la predetta tutela, deve fornire la prova, sia pure presuntiva ma non per questo meno rigorosa, del concreto esercizio del potere di fatto di cui lamenta l'avvenuta privazione, ovverosia la prova del possesso ultrannuale, continuativo, non interrotto ed acquisito in modo non violento e clandestino, esercitato con riguardo al bene oggetto della denunciata condotta di turbativa (v. Cass. civ. 6-2-1975 n. 437; Cass. Civ. 17-7-1969 n. 2656). Orbene, poiché, nel caso di specie, come può desumersi dal tenore del ricorso introduttivo, il potere di fatto vantato dai ricorrenti era quello corrispondente all'esercizio della proprietà, occorreva, appunto, la prova di una siffatta signoria piena sulla strada oggetto delle lamentate molestie, del che la parte ricorrente non si è fatta puntualmente carico. Quest’ultima, infatti, ha creduto di poter prescindere dalla necessità di una specifica dimostrazione dello svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio della proprietà sulla strada in contesa, ritenendo che il reclamato possesso su quest’ultima dovesse considerarsi dimostrato con la mera esibizione della sentenza n. …./2006 emessa dal Tar Campania in data 28 dicembre 2006 sul ricorso presentato da G., al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti con cui la competente amministrazione comunale aveva, da un lato, autorizzato i ricorrenti ad edificare il muro di cinta ostativo del suo passaggio sulla predetta strada (delibera G.M. 81 e 82 del 20.2.2004 e permesso di costruire n. 553/2003), - condotta già censurata con il vittorioso esperimento dell’azione di spoglio da lui intentata dinanzi all’intestato Tribunale -, e dall’altro, aveva dato inizio al procedimento amministrativo volto all’annullamento in autotutela dell’autorizzazione concessagli per l’apertura del passo carrabile causa dell’odierna controversia (nota UTC n. 4918/2004). Ebbene, dalla lettura della motivazione di detta sentenza (eseguita dal Comune di Xxxx con la Delibera n. …/2009 che ha cancella la via M. dall’elenco delle strade ad uso pubblico), si desume che, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso e nell’annullare sia i provvedimenti concessori rilasciati dall’amministrazione in ordine all’attività edilizia posta in essere dai ricorrenti, sia il provvedimento di revoca del permesso di costruire concesso al G., il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto il difetto in capo alla convenuta amministrazione della corrispondente potestà autorizzatoria, dal momento che la via M. <<non è da considerare sicuramente destinata ad uso pubblico>> (cfr. pg. 7 della sentenza). Sennonché,va innanzitutto sottolineato che, in tal modo argomentando, a differenza di quanto ritenuto da parte ricorrente, il giudice amministrativo non ha inteso statuire con efficacia di giudicato sulla proprietà, pubblica o privata, della strada ovvero circa l'esistenza di un diritto di uso pubblico sulla stessa, in quanto tali questioni hanno ad oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, sia dei privati che della pubblica Amministrazione e come tali non possono che essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cassazione civile, sez. un., 27/01/2010, n. 1624).
Viceversa, il giudice amministrativo ha inteso sindacare, restando nell’ambito della propria giurisdizione, in ragione anche dei motivi addotti dal G. a fondamento del suo ricorso, sulla legittimità delle modalità di esercizio del potere comunale di classificazione delle strade (pubbliche e a uso pubblico) sotto il profilo dell'eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per difetto di istruttoria (cfr.Consiglio Stato, sez. V, 10/09/2009, n. 5422; in termini: T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 22 luglio 2008, n. 926; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 14 febbraio 2007, n. 1079; 29 giugno 2006, n. 7221; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1270). In altri termini, il Tribunale amministrativo, senza statuire sulla proprietà o sull’uso pubblico o privato della summenzionata strada, ha escluso che la stessa avesse tutte le caratteristiche necessarie per poter essere considerata una strada comunale interna (a prescindere dalla questione della proprietà pubblica o privata), censurando così l’esercizio da parte della amministrazione pubblica del corrispondente potere di classificazione della rete viaria comunale. Ne discende, pertanto, che da tale sentenza non può desumersi alcun elemento utile per affermate l’esistenza del presupposto ineludibile affinché possa essere riconosciuta la richiesta tutela possessoria, e cioè l'esistenza di concrete e specifiche manifestazioni denotative di un potere di fatto esclusivo, corrispondente al vantato diritto di proprietà, esercitato dai ricorrenti sulla strada contesa al momento in cui è stata posta in essere la denunciata condotta di turbativa, tale da potersi ritenere da quest’ultima leso. Parimenti, del tutto apodittico deve reputarsi il ragionamento diffusamente condotto dai ricorrenti nella comparsa conclusionale con cui questi ultimi hanno inteso sostenere che, una volta esclusa l’assoggettamento della strada in questione ad una servitù di uso pubblico, dovesse da ciò automaticamente farsi discendere la dimostrazione che la stessa ricadeva nella loro sfera possessoria esclusiva, indipendentemente dalla dimostrazione dell'esistenza di concrete e specifiche manifestazioni del potere di fatto su di essa asseritamente esercitato. Va sul punto rimarcato che la possibilità dei proprietari frontisti di agire con la tutela possessoria nei confronti di coloro che abbiano aperto accessi diretti dai loro fondi su detta strada, in guisa da determinare un aggravamento dell'intensità del passaggio su di essa, prescinde dall’assoggettamento o meno di una strada privata a servitù di uso pubblico, dovendo il ricorrente, in ogni caso, dimostrare l’esercizio di fatto sulla predetta strada delle facoltà corrispondenti alla posizione dominicale di cui si afferma titolare, e quindi l’esistenza di una situazione di fatto, anteriore alla denunciata condotta di spoglio o di turbativa, ad immagine del diritto vantato, e quindi tale da escludere quello altrui (cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/03/1998, n. 30; Cassazione civile, sez. II, 18/01/1995, n. 509). In realtà, parte ricorrente, nella memoria ex art. 184 c.p.c. (previgente rito), depositata in data 30.5.2007, aveva richiesto l’ammissione di mezzi di prova volti proprio a dimostrare la su descritta situazione fattuale in ordine al possesso della strada contesa. Tuttavia, all’udienza del 20.9.2007, esibita l’indicata sentenza del Tar Campania, ritenendo oramai superflua la richiesta istruttoria orale, ha, in primis, domandato fissarsi l’udienza di precisazione delle conclusioni e, soltanto, in via subordinata l’ammissione delle prove richieste.
All’udienza di precisazione delle conclusioni, poi, non ha reiterato la richiesta di ammissione dei domandati mezzi di prova nonostante il precedente giudice istruttore, con l’ordinanza del 11.10.2010, avesse valutati gli stessi del tutto superflui ai fini della decisione della causa. Pertanto, è preclusa allo scrivente la possibilità di rimettere la causa sul ruolo onde acquisire i mezzi istruttori richiesti dai ricorrenti nella su citata memoriaex art. 184 c.p.c., indispensabili per dimostrare il possesso esclusivo da essi vantato sulla strada de qua. Ciò in quanto, da un lato, in tema di istruzione probatoria nel rito ordinario, spettando alla parte attivarsi per l'espletamento del richiesto mezzo istruttorio, ove essa rimanga inattiva, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni senza più instare per l'espletamento del mezzo di prova, è presumibile che abbia rinunciato alla prova stessa (cfr.Cassazione civile, sez. III, 06/09/2007, n. 18688; Cass. 18 marzo 2000 n. 3241; dall’altro, allorché il giudice dichiara chiusa l'istruttoria ed invita le parti a precisare le conclusioni, le parti medesime decadono dai mezzi istruttori (nella specie, dalla prova testimoniale) non assunti indipendentemente da un'espressa dichiarazione di decadenza, con la conseguenza che la parte, ove ometta di chiedere, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità delle prove testimoniali articolate, non può più riproporre la questione neppure in appello (cfr. Cassazione civile, sez. II, 25/10/2006, n. 22843; Cass. 22 maggio 1991 n. 5751; Cassazione civile, sez. III, 14/10/2008, n. 25157). ***
5.- All’accertata inesistenza del presupposto oggettivo della richiesta tutela possessoria, - vale a dire della situazione vantata dai ricorrenti di esercizio di un potere di fatto sulla strada contesa manifestatasi nell’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà -, vengono, nell’odierna fattispecie, ad affiancarsi non pochi dubbi in ordine al profilo soggettivo della stessa denunciata condotta di molestie, dubbi che, alla fin fine, rappresentano un argomento a favore dello stesso resistente persino più rilevante della situazione obiettiva che si è visto non sussistere in capo ai resistenti. Nell'azione di manutenzione, l'elemento psicologico della molestia possessoria consiste nella volontarietà del fatto, tale da comportare una diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza della sua idoneità a determinare una modificazione o limitazione dell'esercizio di tale possesso, senza che sia, per converso, richiesta una specifica finalità di molestare il soggetto passivo, essendo sufficiente la coscienza e volontarietà del fatto compiuto a detrimento dell'altrui possesso. (cfr.Cassazione civile, sez. II, 29/11/2004, n. 22414; Cass. 1 dicembre 2000 n. 15381). Più precisamente, l'elemento soggettivo richiesto dall’art. 1170 c.c. si concreta nella consapevolezza che la condotta posta in essere realizza, contro la volontà del possessore, una contrazione, modificazione o limitazione dell'esercizio del possesso altrui. Questo giudice, invero, ritiene ineccepibile l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( Sent. n. 9871 / 1994 ) secondo cui, in tema di molestia possessoria, " è richiesto, ai fini della configurabilità della turbativa, un requisito psicologico, consistente nel dolo o nella colpa dell'atto, la cui prova incombe a chi agisce in manutenzione, ed il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito ". Le molestie al possesso altrui, difatti, come più di recente è stato rimarcato dalla Suprema Corte ( Sent. n. 12258 / 2002 ) sempre sulla scia del richiamato insegnamento delle Sezioni Unite, rientrano nel novero degli atti illeciti e come tali, per essere sanzionabili, devono risultare sorrette da quegli elementi soggettivi che connotano ogni illecito secondo l'ordinamento vigente. Tale principio interpretativo rende naturalmente operanti anche le cause soggettive di esclusione dell'illecito e tra esse, in particolare, quell'errore scusabile che si verifica quando l'obiettiva difficoltà del quadro normativo di riferimento possa indurre il soggetto agente a ritenere la propria condotta corrispondente, per quel che qui interessa, ad un legittimo esercizio del proprio possesso che vale senz'altro ad escludere lesioni del possesso altrui.
Tanto premesso, dalla documentazione depositata dal resistente, emerge ex actiis che, fino alla già citata delibera giuntale n. … del 18.12.2009 emessa a seguito della summenzionata sentenza del Tar Campania, la via M. era inclusa dallo stesso ente comunale nell’elenco delle strade private assoggettate ad un uso pubblico, in quanto destinata da più di venti anni <<al passaggio ed all’uso da parte di una collettività indeterminata di persone, tale da renderle parte integrante dell’esistente rete viaria urbana>>. In tali termini, si esprimeva la delibera giuntale n. ... del 5.9.2002 (all.4 produzione dei resistenti), successivamente ricalcata con analogo tenore anche dalle delibere … e … del 20.4.2004. Orbene, è evidente che, prima ancora che il G. ponesse in essere l’incriminata condotta di turbativa, vi era certamente una presunzione di destinazione all’uso pubblico della suddetta via, sicché deve escludersi che il resistente, nell’aprire il passo carrabile sulla strada in oggetto, abbia inteso ledere modificandola una situazione di fatto denotante l’esercizio su di essa, da parte degli odierni ricorrenti, di un possesso esclusivo. Sulla base della classificazione della rete viaria operata dall’ente comunale, infatti, il resistente domandò ed ottenne da quest’ultimo il permesso ad aprire il contestato passo carrabile. Va rimarcato che l’iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico, benchè non abbia natura costitutiva e portata assoluta, riveste comunque la funzione dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una presunzione di pubblicità dell'uso, superabile soltanto con la prova contraria della natura della strada e dell'esistenza del suo godimento esclusivo da parte di determinati soggetti, prova che, come detto, anche in questa sede non è stata fornita dai ricorrenti (cfr.Consiglio Stato, sez. V, 01/12/2006, n. 7081; Cassazione civile, sez. un., 07/11/1994, n. 9206; Cassazione civile, sez. un., 27/01/2010, n. 1624). Tanto premesso, il riconoscimento in capo al resistente dell’ atteggiamento soggettivo scriminante sopra indicato come idoneo ad elidere l’animus turbandi (cfr.. nello stesso senso, Cass. Sent. n. 5200 / 1999 ) appare ben coerente con gli elementi di giudizio disponibili atteso che gli stessi organi tecnici del Comune hanno per molto tempo qualificato la strada contesa come assoggettata ad uso pubblico, non riconoscendo l’esistenza di un possesso esclusivo dei proprietari frontisti. A prescindere, naturalmente, dalla circostanza che a seguito della menzionata sentenza del Tar l'esattezza di questa classificazione è venuta meno, ciò depone inevitabilmente nel senso che il G. abbia agito nella convinzione, autorevolmente avallata dall'Ufficio Tecnico Comunale, di esercitare semplicemente una facoltà non lesiva di posizioni soggettive altrui, di modo che, anche sotto questo profilo, i ricorrenti non hanno assolto l'onere probatorio su di esso incombente, dimostrando che nulla vi era di scusabile nella condotta del resistente. In conclusione, la richiesta tutela possessoria non può che essere
6.-Va, infine, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da G., poiché, per un verso, dagli atti del processo non risultano elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno lamentato, non potendosi colmare tale carenza probatoria mediante il ricorso a criteri equitativi, e, per l’altro, l’incertezza ingenerata in ordine al regime giuridico a cui era assoggettata la strada de qua dai numerosi e contraddittori provvedimenti al riguardo emessi dalla stessa amministrazione comunale induce ad escludere che i ricorrenti abbiano agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave. È noto, infatti, che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, non solo postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'anche del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa, ma richiede anche la prova che la controparte processuale abbia agito o resistito in giudizio nonostante avesse piena conoscenza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero, senza la normale diligenza nell'acquisizione di detta conoscenza (cfr.Cassazione civile, sez. I, 09/09/2004.
7.-Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, calcolandosi i diritti e gli onorari secondo quanto previsto dal D.M. 8.4.2004 n. 127 (in vigore dal 2.6.2004), e considerando, stante l’oggetto della controversia, lo scaglione della tariffa forense corrispondente alle cause di valore indeterminato. Inoltre, ai fini della liquidazione occorre anche tener presente le due fasi interdittali, prime cure e reclamo, che hanno preceduto l’instaurazione del merito possessorio.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede: a) Dichiara inammissibile la domanda proposta dai ricorrenti con la memoria depositata in data 19.11.2005 volta ad accertare e dichiarare che la … traversa di via M. in Xxxx non sia strada assoggettata a servitù di uso pubblico; b) Rigetta la domanda formulata da R. A., D. F. D., N. M. G. con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 5.10.2010; c) Condanna i ricorrenti al pagamento in favore di G. delle spese processuali, liquidate in complessivi € …., di cui € … per spese, € …. per diritti ed € . per onorario, oltre rimborso spese generali (in ragione del 12,5%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv….; d) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da G. Nola, 22 novembre 2010.
Il Giudice Dr. Fabio Maffei
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