In tema di manutenzione del possesso, un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi attualmente danno al possesso altrui può ugualmente configurare una molestia se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, ma a tale fine è necessario che la detta immutazione sia per se stessa evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole, oppure che sia accompagnata da univoche manifestazioni, da parte di chi l'ha posta in essere, tali da denotare una contraria pretesa. Resta a carico del ricorrente l’onus probandi relativo sia alla sussistenza, in suo favore, di uno stato di fatto riconducibile al possesso sia all’animus turbandi di chi abbia effettuato la molestia.Ai fini dell'azione di reintegra - che è diretta a tutelare il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale – è necessaria una dimostrazione specifica del pregresso concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato lamenta l'avvenuta privazione.