La coltivazione del terreno non basta per provare l'animus possidendi.
Corte di Cassazione II sez. civile sentenza 26.04.2011 n. 9325.
Avv. Maria Migliaccio
di Catanzaro, CZ
Letto 2334 volte dal 19/05/2011
La coltivazione del terreno non basta per provare l'animus possidendi , lo ha stabilito la Corte di Cassazione II sezione civile con la sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011. Per la sussistenza dell'animus possidendi richiesto per usucapire un bene è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla " res" da parte dell' interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Avv. Laura Peruzzi
Avvocato Con Studio In Foro Civile Ed Ecclesistico Fondato Nel 2009 - Forlimpopoli, FC
Cerca il tuo avvocatoAvv. Francesco Dell'aversana
Studio Legale Dell'aversana - Grumo Nevano, NA, Italia
Cerca il tuo avvocatoFiltra per
Altri 2 articoli dell'avvocato
Maria Migliaccio
-
il giudicante può ridimenzionare la sanzione amministrativa
Letto 1187 volte dal 23/06/2011
-
il pedone ha sempre ragione se è sulle strisce pedonali.
Letto 2493 volte dal 25/05/2011