Nella fattispecie presa in riferimento dalla sentenza, una donna chiedeva il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla pubblicazione, da lei non autorizzata, di una propria fotografia. La stessa lamentava, in particolare, che il suo consenso iniziale alla diffusione dell'immagine era valido solo nei confronti del fotografo destinatario, e non di altri e terzi. La Cassazione ha ritenuto infondata la censura in base alla revocabilità del consenso, dalla quale