In conclusione: a) la mediazione "tipica" di cui all'art. 1754 c.c., comporta che il mediatore, senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità, ponga in essere un'attività giuridica in senso stretto di messa in relazione tra due o più parti, idonea a favorire la conclusione di un affare; b) la stessa è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato tra il c.d. mediatore ed una delle parti che ha interesse alla conclusione dell'affare stesso, nel qual caso il c.d., mediatore - mandatario non ha più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ma solo dal mandante. Ne deriva che in presenza di un mandato di mediazione che lega il mediatore ad una delle parti relazionate (ad esempio al promissario venditore), l’altra parte (promissaria acquirente) è esonerata dal pagamento della provvigione per espressa previsione normativa, anche indipendentemente dallo specifico contenuto del contratto di mediazione.