Il caso riguarda una ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare in cui gli acquirenti lamentavano la mancata insonorizzazione dell’immobile in violazione degli accordi presi con il venditore. Chiesta la condanna della convenuta ad apportare le modifiche necessarie a garantire i difetti dell’opera, ed in subordine, alla riduzione del prezzo, nel giudizio di secondo grado la Corte di Appello riconosceva i vizi eccepiti e prendeva come utile parametro di riferimento della riduzione del prezzo nella misura del 20%, il costo degli eventuali lavori di messa a norma dell’immobile. Avverso la sentenza di appello, il venditore proponeva ricorso per cassazione contestando il criterio della riduzione del prezzo. All'esito dell'udienza, la Corte Suprema confermava la decisione del giudice di appello ritenendo logico il criterio utilizzato, il quale, secondo i giudici, è variabile in relazione a fattori peculiari di ogni singola contrattazione, quale l’interesse dell’aspirante acquirente di acquisire quell’immobile in funzione di ubicazione, esposizione, dimensioni, etc, o anche il bisogno del venditore di realizzare il prezzo e quindi la disponibilità a sopportare maggiore o minore abbattimento di costi. Sicuramente una sentenza interessante anche in materia di certificazione energetica.