L'ambito applicativo del d.lgs. n. 122/2005 non si estende ai contratti preliminari di immobili esistenti solo sulla carta, vale a dire già allo stato di progetto, ma per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o un titolo equipollente. La protezione vale esclusivamente per i fabbricati per i quali sia stato già richiesto il permesso di costruire, secondo la definizione contenuta nell’art. 1 lettera d) del decreto, con la conseguenza che i preliminari sopra indicati sono da ritenersi validi anche in difetto di prestazione di fidejussione