La nozione di aspetto architettonico della costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio, di cui all'art. 1127 c.c. non coincide affatto con quella più restrittiva di decoro contemplata dall'art. 1120 c.c. L'intervento edificatorio, affinché possa ritenersi ammissibile, deve essere, pertanto, decoroso rispetto allo stile dell'edificio e non deve rappresentare una rilevante disarmonia rispetto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne le originarie linee architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarità impressa dal progettista. In tal senso si rivela incongrua la pronuncia del Giudice del merito che dopo aver affermato che la costruzione sopra l'ultimo piano ha alterato il decoro architettonico dell'edificio, ha poi incoerentemente ritenuto il manufatto compatibile con l'aspetto architettonico della costruzione.