La circostanza che gli acquirenti abbiano abitato l’immobile – e continuino a farlo - non può escludere la gravità dell’addebito mosso alla parte venditrice; infatti la gravità del mancato rilascio della certificazione in parola può escludersi quando il suo mancato rilascio dipende dalla semplice inerzia della p.A., pur essendo il bene venduto, conforme alla disciplina urbanistica; ma non quando, come nel caso in esame, è conclamata la difformità tra concessione edilizia e quanto di fatto costruito. Occorre poi considerare che la parte acquirente in tempi relativamente contenuti mostrava di avere interesse al mancato adempimento dell’obbligazione in parola; quindi nessuna tacita tolleranza si veniva a configurare.