Nel caso di specie una donna conveniva in giudizio l’ex marito per il mancato pagamento per quasi due anni della somma mensile dovuta, per effetto di separazione consensuale. Invano era risultata l’intimazione al marito del pagamento della somma nonché l’azione esecutiva, pur intrapresa, in quanto l’unico immobile di proprietà del debitore era stato venduto alla sua convivente. Da qui l’esperimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.. E ciò nonostante l’avvenuto pagamento del debito accumulatosi per due anni da parte dell’ex marito nonché il regolare e costante pagamento dell’assegno di mantenimento nelle more del processo; infatti, ciò che rileva nell’azione revocatoria non è tanto il presupposto di una lesione ad un bene della vita o un pregiudizio attuale come il debito, quanto una vera e propria natura preventiva. Con questa azione, si vuole tutelare le ragioni creditorie permettendo semplicemente che non sia considerato uscito dal patrimonio del debitore un bene sul quale più facilmente può indirizzarsi l’eventuale azione esecutiva futura. Per questo motivo, l’avvenuto pagamento del debito non esclude la permanenza dell’interesse all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., vista la permanenza del credito, rappresentato in questo caso dagli assegni mensili a scadere.