Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 26 settembre 2011, n.19596 Criteri di scelta dell'amministratore di sostegno
Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 26 settembre 2011, n.19596
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1023 volte dal 11/10/2011
La Corte ha dichiarato che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è quello “che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiaria” che “assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore. Alla luce di ciò non può che conseguire che l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. – nell’ordine, coniuge, convivente, padre, madre, figlio, fratello, sorella, parente – non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria.
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