E’ illegittimo vietare la destinazione d’uso a locale pubblico per tutelare la quiete di un edificio quando le emissioni sonore risultano tollerabili, secondo quanto stabilito dall’art. 844 Codice Civile. Agisce in errore il condomino che, facendo valere quanto contenuto nel regolamento condominiale, pretende di limitare la destinazione d’uso di attività commerciali le cui immissioni sonore rientrino nella soglia suddetta. La limitazione può essere imposta solo ai fini del perseguimento dell’obbligo di protezione.