Con la Sentenza in oggetto le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito la competenza del Giudice di Pace per le controversie che riguardano gli immobili, qualora la causa poetendi non sia costituita da un diritto reale e sempre che non siano sollevate questioni circa la proprietà dell'immobile stesso. La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento danni in relazione all'art. 1669 c.c. per vizi e difetti di costruzione di un immobile per un importo complessivo di circa € 1.800,00, avanzata da un condominio nei confronti dell'impresa costruttrice. La Corte, nella Ord. 21582/2011, ha osservato, innanzitutto, che la causa aveva ad oggetto "beni mobili" essendo relativa a somme di denaro. In secondo luogo ha fatto riferimento all'art. 813 c.c. "che estende le disposizioni di legge concernenti i beni immobili ai soli diritti reali che hanno ad oggetto beni immobili (mentre agli altri diritti si applica il regime dei beni mobili, ivi compresi, quindi i diritti personali su immobili);". Non è mancato, infine, un riferimento alla ratio delle norme che definiscono la competenza del Giudice di Pace in considerazione dei principi di ragionevolezza ed economia processuale. Si è osservando, infatti, che un sistema processuale che preveda la necessità di adire il Tribunale, anzichè il Conciliatore, per controversie di risarcimento danni anche di valore minimo, comporterebbe una spesa ed un impegno sproporzionati in riferimento al diritto azionato e risulterebbe, pertanto, del tutto incoerente e disfunzionale.