Si esclude la possibilità per il soggetto incapace di agire e negoziare, sottoposto ad amministrazione di sostegno che gli preclude la capacità di concludere contratti, di stipulare un accordo che riguardi un’attività diversa da quelle processuali legate al suo status. Ciò in base ad una stretta lettura degli articoli 412 e 423 del codice civile. Dette disposizioni, infatti, confermano il regime di protezione delineato per evitare che il beneficiario danneggi sé stesso con atti che non passino per il filtro dell’Amministrazione di sostegno e l’autorizzazione del Giudice tutelare. La limitazione prevista per il beneficiario non gli preclude in ogni caso il diritto alla difesa legale. Infatti il beneficiario “nel processo” (ma non “fuori del processo”) potrà sempre attivare un procedimento inteso, ad esempio, ad agire, per un conflitto di rappresentanza o per la revoca dell’amministrazione di sostegno. In buona sostanza, in tutti quei casi in cui le disposizioni di legge attribuiscano al beneficiario la possibilità di compiere da solo un atto – come nel caso dell’art. 413, comma 1 c.c. – l’atto potrà essere compiuto con l’assistenza di un avvocato, senza che i limiti del decreto di amministrazione di sostegno possano ritenersi operativi.